COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 48 IN DATA 21.12.2009

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. E RELATIVE DETRAZIONI PER L’ANNO 2010.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

OMISSIS

 

 

DELIBERA

 

A) Di confermare, per i motivi esposti in premessa, l’aliquota e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili del Comune di Rivanazzano Terme per l’anno 2010 di cui alla deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 3/2007 in data 23.02.2007 come confermate negli anni 2008 e 2009 ed in particolare:

- Aliquota  nella misura del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

- Di stabilire che la detrazione dall’imposta comunale sugli immobili, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fissata in € 103,29, è applicabile nelle misure formulate come appresso, così come identificate nella premessa:

1. Pensionati nullatenenti con abitazione unica con garage di pertinenza:

- con un reddito familiare lordo sino a € 8.780,00                                       detrazione € 258,00

- con un reddito familiare lordo sino a € 12.911,00                                     detrazione € 155,00

2. Nuclei familiari monoreddito con minimo tre persone a carico

 (con un reddito complessivo lordo sino a € 14.461,00)                              detrazione € 258,00

3. Portatori di handicap con attestato di invalidità civile e/o famiglie

con la presenza di portatori di handicap con un reddito

complessivo lordo sino a € 11.362,00                                                          detrazione € 258,00

4. Disoccupati non stagionali, regolarmente iscritti nelle liste di

collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità,

per almeno sei mesi, nell'anno 2009, con reddito complessivo

lordo sino a € 8.780,00                                                                                 detrazione € 258,00

I soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili.

Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

1. La condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione

2. Reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione

3. Il non possesso di altri immobili e/o terreni.

Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A1– A/2 – A/7 – A/8 – A/9;

C)  Di dare atto dell’esclusione dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e di quelle assimilate ad abitazione principale dal regolamento comunale, con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9 (per i quali continua ad applicarsi la detrazione prevista);

D) Di dare atto che i valori venali delle aree fabbricabili in comune commercio per l’anno 2010 sono determinati ai sensi della deliberazione G.C. n. 114 in data 21.11.2009;

 

 

OMISSIS