COMUNE DI RIVANAZZANO
PROVINCIA DI PAVIA
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 57 IN DATA 22.12.2008
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009, BILANCIO PLURIENNALE E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2009/2011, PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
- resta confermata la disciplina delle aliquote ICI di cui alla deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 3/2007 in data 23.02.2007 con aliquota ordinaria nella misura del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille e le detrazioni ivi contemplate, tenuto conto dell’esclusione a decorrere dall'anno 2008 dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e di quelle assimilate ad abitazione principale dal regolamento comunale, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9 (per i quali continua ad applicarsi la detrazione prevista);
OMISSIS
OMISSIS
Di dare atto che costituiscono allegati al bilancio di previsione dell’esercizio 2009 le deliberazioni concernenti tariffe, aliquote d'imposta, eventuali detrazioni, variazioni, limiti di reddito, prezzi valevoli per l'anno 2009, richiamate in narrativa e confermate con il presente atto, tenuto conto di quanto in narrativa e nella presente sede ulteriormente espresso.
A) Di confermare con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. nella misura del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
B) Di stabilire che la detrazione dall’imposta comunale sugli immobili, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fissata in € 103,29, è applicabile per l’anno 2007 nelle misure formulate come appresso, così come identificate nella premessa:
1. Pensionati nullatenenti con abitazione unica con garage di pertinenza:
- con un reddito familiare lordo sino a € 8.780,00 detrazione € 258,00
- con un reddito familiare lordo sino a € 12.911,00 detrazione € 155,00
2. Nuclei familiari monoreddito con minimo tre persone a carico
(con un reddito complessivo lordo sino a € 14.461,00) detrazione € 258,00
3. Portatori di handicap con attestato di invalidità civile e/o famiglie
con la presenza di portatori di handicap con un reddito
complessivo lordo sino a € 11.362,00 detrazione € 258,00
4. Disoccupati non stagionali, regolarmente iscritti nelle liste di
collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità,
per almeno sei mesi, nell'anno 2006, con reddito complessivo
lordo sino a € 8.780,00 detrazione € 258,00
I soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili.
Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
1. La condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione
2. Reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione
3. Il non possesso di altri immobili e/o terreni.
Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto coma A/1 – A/2 – A/7 – A/8 – A/9;