IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

 

            Visto l’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, come modificato dall’art. 3, comma 53, della legge 23.12.1996 n. 662;

Visto che il termine per deliberare il bilancio di previsione e le aliquote e le tariffe per i servizi locali, per l’anno 2007, è stato differito al 31.03.2007;

Ritenuto di confermare per l’anno 2007 l’aliquota di imposta determinata per l’anno 2006 nel 5,50 per mille (non ricorrendo le condizioni che consentono l’applicazione di aliquota superiore), nonché di adottare contestualmente provvedimento agevolato nei confronti di alcune categorie di contribuenti;

          Visti gli artt. 6 e 8 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della legge 23.12.1996, n. 662, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. – che:

a)      l’aliquota, entro il limite massimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;

b)      l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’ufficio tecnico comunale;

c)      l’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo e prevalente;

d)      per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in L. 200.000, rapportate al periodo dell’anno  durante il quale si protrae tale destinazione;

e)      la detrazione obbligatoria di L. 200.000, in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a L. 500.000 ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, semprechè sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;

Ritenuta l’opportunità di avvalersi delle facoltà previste dalle disposizioni sopra richiamate, limitatamente all’aumento della detrazione dall’imposta ed in modo differenziato e modulato al numero dei componenti, al reddito del nucleo familiare, nonché alla presenza nel nucleo familiare di soggetti appartenenti a particolari categorie, e ravvisato pertanto di confermare per il 2007 le seguenti  detrazioni  di imposta I.C.I.  così formulate:

1)                 Pensionati nullatenenti con abitazione unica con garage di pertinenza:

- con un reddito familiare lordo sino a € 8.780,00                           detrazione € 258,00

- con un reddito familiare lordo sino a € 12.911,00                         detrazione € 155,00

2)                 Nuclei familiari monoreddito con minimo tre persone a carico

(con un reddito complessivo lordo sino a € 14.461,00                    detrazione € 258,00

3)                 Portatori di handicap con attestato di invalidità civile e/o famiglie

con la presenza di portatori di handicap con un reddito

complessivo lordo sino a € 11.362,00                                              detrazione € 258,00

4)                 Disoccupati non stagionali, regolarmente iscritti nelle liste di

collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità,

per almeno sei mesi, nell'anno 2006, con reddito complessivo

lordo sino a € 8.780,00                                                                     detrazione € 258,00

I soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili.

Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

1. La condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione

2. Reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione

3. Il non possesso di altri immobili e/o terreni.

Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a Catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9;

            Visti gli artt. 42 e 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

            Visti i pareri rassegnati dai responsabili dei servizi ai sensi art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con i poteri del consiglio comunale ai sensi dell’art. 1 comma 156 della L. 296/2006

 

 

DELIBERA

 

A)     Di confermare con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. nella misura del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

B)     Di stabilire che la detrazione dall’imposta comunale sugli immobili, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fissata in € 103,29, è applicabile per l’anno 2007 nelle misure formulate come appresso, così come identificate nella premessa:

1.      Pensionati nullatenenti con abitazione unica con garage di pertinenza:

- con un reddito familiare lordo sino a € 8.780,00                                 detrazione € 258,00

- con un reddito familiare lordo sino a € 12.911,00                               detrazione € 155,00

2.      Nuclei familiari monoreddito con minimo tre persone a carico

(con un reddito complessivo lordo sino a € 14.461,00)                         detrazione € 258,00

3.      Portatori di handicap con attestato di invalidità civile e/o famiglie

con la presenza di portatori di handicap con un reddito

complessivo lordo sino a € 11.362,00                                                    detrazione € 258,00

4.      Disoccupati non stagionali, regolarmente iscritti nelle liste di

collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità,

per almeno sei mesi, nell'anno 2006, con reddito complessivo

lordo sino a € 8.780,00                                                                         detrazione € 258,00

I soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili.

Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

1. La condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione

2. Reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione

3. Il non possesso di altri immobili e/o terreni.

Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a Catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9;

C)    Di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.

 

 

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Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

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Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

 

 

 

                      IL RAGIONIERE COMUNALE

                                                                                                 __________________________