LA GIUNTA COMUNALE

 

… omissis …

 

DELIBERA

 

A)      Di confermare con effetto dal 1° gennaio 2006, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. nella misura del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

B)      Di stabilire che la detrazione dall’imposta comunale sugli immobili, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fissata in € 103,29 (pari a L. 200.000), è applicabile per l’anno 2006 in aumento nelle misure formulate come appresso, così come identificate nella premessa:

1.       Pensionati nullatenenti con abitazione unica con garage di pertinenza:

- con un reddito familiare lordo sino a € 8.780,00                                                           detrazione € 258,00

- con un reddito familiare lordo sino a € 12.911,00                                                         detrazione € 155,00

2.       Nuclei familiari monoreddito con minimo tre persone a carico

(con un reddito complessivo lordo sino a € 14.461,00)                                                 detrazione € 258,00

3.       Portatori di handicap con attestato di invalidità civile e/o famiglie

con la presenza di portatori di handicap con un reddito

complessivo lordo sino a € 11.362,00                                                                                 detrazione € 258,00

4.       Disoccupati non stagionali, regolarmente iscritti nelle liste di

collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità,

per almeno sei mesi, nell'anno 2005, con reddito complessivo

lordo sino a € 8.780,00                                                                                                          detrazione € 258,00

I soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili.

Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

1. La condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione

2. Reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione

3. Il non possesso di altri immobili e/o terreni.

Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a Catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9;

C)     Di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.

 

 

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