… omissis …
delibera
A) Di confermare con effetto dal 1° gennaio 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. nella misura del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
B) Di stabilire che la detrazione dall’imposta comunale sugli immobili, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è applicabile per l’anno 2005 nelle misure formulate come appresso, così come identificate nella premessa:
1) Pensionati nullatenenti con abitazione unica con garage di pertinenza:
- con un reddito familiare lordo sino a € 8.780 detrazione € 258
- con un reddito familiare lordo sino a € 12.911 detrazione € 155
2) Nuclei familiari monoreddito con minimo tre persone a carico
(con un reddito complessivo lordo sino a € 14.461) detrazione € 258
3) Portatori di handicap con attestato di invalidità civile e/o famiglie
con la presenza di portatori di handicap con un reddito
complessivo lordo sino a € 11.362 detrazione € 258
4) Disoccupati non stagionali, regolarmente iscritti nelle liste di
collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità,
per almeno sei mesi, nell'anno 2004, con reddito complessivo
lordo sino a € 8.780 detrazione € 258
I soggetti aventi diritto non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili.
Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:
1. La condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione
2. Reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione
3. Il non possesso di altri immobili e/o terreni.
La dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione.
Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a Catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9.