DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 27.03.2008

 

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI PER L'ANNO 2008.          

 

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno di intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato disposto il rinvio al 31.3 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

 

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti:

 

e)      Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta, e le eventuali maggiori detrazioni , le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

 

VISTO l’articolo 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n° 504 e s.m.i., che stabilisce che l’aliquota ICI è stabilita dal Consiglio Comunale;

 

RITENUTO di provvedere alla determinazione dell'aliquota I.C.I. applicabile per l'anno 2008;

 

DATO ATTO che per assicurare gli equilibri di bilancio è necessario confermare l'aliquota nella misura del 6,00 per mille per abitazione principale e 6,00 per mille per altri fabbricati e terreni;

 

RITENUTO applicare le detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall’art. 8 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. nella misura prevista dalla legge;

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 

VISTA la Legge 24.12.2007, n.244;

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Struttura n. 2 ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

1.             DI STABILIRE, per l'anno 2008, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 6,00 per mille per abitazione principale e 6,00 per mille per altri fabbricati e terreni;

 

2.             DI APPLICARE le detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dall’art. 8 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. nella misura prevista dalla legge;

 

3.             DI COMUNICARE copia del presente provvedimento al funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza, tra cui l’invio della richiesta di pubblicazione e della deliberazione all’indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della Circolare n. 3/DPF del 16 Aprile 2003.

 

4.             DI ALLEGARE  copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2008, in conformità a quanto disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 

Successivamente, con separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.