OGGETTO: Determinazione aliquote e deduzioni ICI per l’anno 2008.

 

RELAZIONE

 

 

¨    CONSIDERATO che la Legge 27/12/2006 n. 298 ( Finanziaria 2007) prevede che sia il Consiglio Comunale ad approvare le aliquote e le deduzioni dell’imposta Comunale sugli immobili.

 

 

¨    VISTO il Dlgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili e successive modificazioni;

 

¨    RITENUTO di riconfermare per il corrente anno le aliquote e le deduzioni deliberate per il precedente esercizio:

 

SI PROPONE

 

 

1)   DI DETERMINARE le aliquote ICI per l’anno 2008 come segue:

 

Þ   terreni agricoli

5,25 %   (cinque virgola venticinque per mille)

Þ   aree fabbricabili

7 %   (sette per mille)

Þ   abitazione principale e sue pertinenze

4,95 %   (quattro virgola novantacinque per mille)

Þ   altri fabbricati

6,75 %   (sei virgola settantacinque per mille)

 

2)   DI STABILIRE che l’aliquota per l’abitazione principale e’ ridotta al 4,75 (quattro virgola settantacinque per mille) nei seguenti casi:

 

·        per le famiglie monocomponenti pensionate o disoccupate, con reddito lordo nell’anno 2007 non superiore a € 8.000,00;

 

·        per le famiglie composte da due pensionati o disoccupati con reddito lordo nell’anno 2007 sempre non superiore ad € 8.000,00 ciascuno;

 

·        per le famiglie di lavoratori posti in C.I.G o liste di mobilità;

 

3)   DI PRECISARE che per i fabbricati sfitti l’aliquota è aumentata al 7 %  (sette per mille) e per le abitazioni locate con la formula dei “patti in deroga”, l’aliquota è ridotta al 6,5% (sei virgola cinque per mille).

 

 

4)   DI INDICARE , come previsto dalla Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che la deduzione ammessa per l’abitazione principale e sue pertinenze sarà di € 104,00oltre al valore corrispondente al 1,33 %  (uno virgola trentatre per mille ) della rendita catastale, sino ad un massimo di € 200,00 , con l’esclusione dei fabbricati categorie A1 – A8- A9.

 

5)   DI SPECIFICARE che la deduzione sopraindicata  spetta inoltre nei seguenti casi:

·      fabbricati non locati già abitazione principale di ricoverati in casa di riposo;

·      fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari entro il 1° grado, a condizione che analoga deduzione non venga usufruita per altro fabbricato sull’intero territorio nazionale; in tale caso l’aliquota di riferimento è quella dell’abitazione principale.

 

6)   DI STABILIRE che alla detrazione indicata nei punti precedenti e’ aggiunto un ulteriore importo pari a € 104,00 per le famiglie con presenza di portatori di handicap, cosi’ come riconosciuti dall’art. 3 della legge 104/92 ed aventi i requisiti per la corresponsione dell’assegno di accompagnamento di cui alla legge 508/88.

 

7)   DI DISPORRE per la pubblicazione in estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 58, comma 4 del Dlgs 15.11.1997 n. 447.

 

                                                                                                                                       

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(POLLINI Dott. Carlo Andrea)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ANGELERI Rag. Mauro)

 

 

VISTO: L’ASSESSORE ALLE FINANZE
              
(FARINA Dott. Fabio)