OGGETTO: Determinazione aliquote e deduzioni ICI per l’anno 2008.
RELAZIONE
¨ CONSIDERATO che la Legge 27/12/2006 n. 298 ( Finanziaria 2007) prevede che sia il Consiglio Comunale ad approvare le aliquote e le deduzioni dell’imposta Comunale sugli immobili.
¨ VISTO il Dlgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili e successive modificazioni;
¨ RITENUTO di riconfermare per il corrente anno le aliquote e le deduzioni deliberate per il precedente esercizio:
SI PROPONE
1) DI DETERMINARE le aliquote ICI per l’anno 2008 come segue:
Þ terreni agricoli |
5,25 % (cinque virgola venticinque per mille) |
Þ aree fabbricabili |
7 % (sette per mille) |
Þ abitazione principale e sue pertinenze |
4,95 % (quattro virgola novantacinque per mille) |
Þ altri fabbricati |
6,75 % (sei virgola settantacinque per mille) |
2) DI STABILIRE che l’aliquota per l’abitazione principale e’ ridotta al 4,75 (quattro virgola settantacinque per mille) nei seguenti casi:
· per le famiglie monocomponenti pensionate o disoccupate, con reddito lordo nell’anno 2007 non superiore a € 8.000,00;
· per le famiglie composte da due pensionati o disoccupati con reddito lordo nell’anno 2007 sempre non superiore ad € 8.000,00 ciascuno;
· per le famiglie di lavoratori posti in C.I.G o liste di mobilità;
3) DI PRECISARE che per i fabbricati sfitti l’aliquota è aumentata al 7 % (sette per mille) e per le abitazioni locate con la formula dei “patti in deroga”, l’aliquota è ridotta al 6,5% (sei virgola cinque per mille).
4) DI INDICARE , come previsto dalla Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che la deduzione ammessa per l’abitazione principale e sue pertinenze sarà di € 104,00oltre al valore corrispondente al 1,33 % (uno virgola trentatre per mille ) della rendita catastale, sino ad un massimo di € 200,00 , con l’esclusione dei fabbricati categorie A1 – A8- A9.
5) DI SPECIFICARE che la deduzione sopraindicata spetta inoltre nei seguenti casi:
· fabbricati non locati già abitazione principale di ricoverati in casa di riposo;
· fabbricati ceduti in uso gratuito a familiari entro il 1° grado, a condizione che analoga deduzione non venga usufruita per altro fabbricato sull’intero territorio nazionale; in tale caso l’aliquota di riferimento è quella dell’abitazione principale.
6) DI STABILIRE che alla detrazione indicata nei punti precedenti e’ aggiunto un ulteriore importo pari a € 104,00 per le famiglie con presenza di portatori di handicap, cosi’ come riconosciuti dall’art. 3 della legge 104/92 ed aventi i requisiti per la corresponsione dell’assegno di accompagnamento di cui alla legge 508/88.
7) DI DISPORRE per la pubblicazione in estratto della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 58, comma 4 del Dlgs 15.11.1997 n. 447.
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO (POLLINI Dott. Carlo Andrea) |
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (ANGELERI Rag. Mauro) |
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VISTO: L’ASSESSORE ALLE FINANZE |
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