IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA DI IMPOSTA PER L’ANNO 2006
Premesso:
- che l’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha stabilito che il Comune adotta ogni anno, con effetto per l’anno successivo, la deliberazione con la quale stabilisce l’aliquota dell’imposta sugli immobili - I.C.I. - in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;
- che l'art. 27 della legge 448 del 28.12.2001 prevede che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 21.09.2001 così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.10.2004;
Ritenuto di mantenere l'aliquota ordinaria del 6,25 per mille e l'aliquota del 5,75 per mille sulla abitazione principale, anche per l'anno 2006;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, che si allega in copia;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2006 l’aliquota ordinaria del 6,25 per mille e l'aliquota del 5,75 per mille sulla abitazione principale;
2) Di confermare la detrazione prevista per l’immobile adibito ad abitazione principale nella misura di € 103,29;
3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale Imposta Comunale sugli Immobili l'istanza per la concessione dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'abitazione principale viene presentata dal richiedente presso il Comune entro il 30 di Giugno, termine stabilito dalla legge per il pagamento dell'imposta;
4) Di comunicare copia della presente deliberazione agli Uffici interessati ed al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione favorevole.