COMUNE DI PAVIA
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2010
ALIQUOTE
DETRAZIONI STABILITE DAL COMUNE
ALTRE AGEVOLAZIONI
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona – ASP, a norma del D.LGS. n. 207/2001, sono esenti dall’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili; sono altresì esenti dall’imposta, come previsto dall’art. 5 del Regolamento ICI, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a norma dell’art. 21 del D. LGS. n. 460/1997, relativamente agli immobili di loro proprietà.
AVVERTENZE
A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, e A9. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.LGS. n. 504/1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dall’Ente, e cioè:
Per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado e da questi utilizzate come abitazioni principali ed ivi residenti, si applica la sola aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali, con esclusione della relativa detrazione d’imposta.
Ai fini dei benefici relativi all’applicazione dell’aliquota ridotta per gli alloggi concessi in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3 dell’art. 5, comma 2, della Legge n. 431/1998, nonché per l’esclusione dall’imposta delle unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il I° grado, e da questi utilizzati come abitazione principale, occorre presentare domanda su apposito modulo prestampato al Servizio Tributi – Ufficio I.C.I. entro il 30 settembre 2010. Per gli immobili concessi in uso gratuito o concessi in locazione dopo tale data, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2010.
Le agevolazioni sopra indicate, una volte accordate competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Al venir meno di queste condizioni i contribuenti interessati dovranno informare il Comune di Pavia entro 30 giorni dal venir meno delle condizioni richieste. Le domande dovranno essere invece ripresentate in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto di locazione.
Il termine di presentazione delle dichiarazioni ICI, nei casi in cui gli elementi rilevanti dell’imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 – bis del D. LGS. n. 463/1997 (concernente la disciplina del modello unico informatico), è il 30 settembre 2010.
Come fare per ottenere le agevolazioni
Per poter usufruire delle agevolazioni ICI (aliquote ridotte ed esenzioni) occorre presentare, pena decadenza dal beneficio, richiesta su appositi moduli in distribuzione presso il Servizio Tributi, le sedi dei quartieri e l’Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.).
Dette richieste vanno presentate o spedite con raccomandata semplice al Servizio Tributi – Ufficio ICI del Comune di Pavia entro le date indicate precedentemente.
Detti moduli possono inoltre essere reperiti nel sito Internet del Comune
Versamenti
Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso dovrà essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno 2010, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 16 dicembre 2010, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento può anche essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2010. Va utilizzato l’apposito bollettino di c/c postale intestato a: "Equitalia Esatri Spa – Pavia – Pv – ICI - C/C n. 88620463.
Oltre che dell’Agente della riscossione, ci si può avvalere per il pagamento dell’imposta anche del sistema unificato di versamento con il modello F24 e simili.
N.B. Per eventuali versamenti oltre le scadenze su riportate è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’Art. 13 del D.LGS. n. 472 del 18/12/1997.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Tributi, via Spallanzani 23 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, e sabato dalle ore 10.00 alle 13.00, il martedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30. Tel. 0382/399362 – 399340 – 399361 - 399419 – 399414.
Sito Internet:
HTTP://www.comune.pv.it e-mail: icipv@comune.pv.itPavia, marzo 2010
Il Responsabile del Servizio Tributi
( Dr. Francesco Napoletano )
Responsabile del Settore: Dott.ssa Daniela DIANI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
N.13 DEL 9.2.2009
Richiamato il decreto del Prefetto di Pavia n. 3696/09 del 30.1.2009 con il quale è stato sospeso il Consiglio Comunale e
Assunti i poteri del Consiglio Comunale
Premesso:
- che con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, emanato in attuazione della Legge 23 ottobre 1992 n° 421, è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993 e ne è stata disciplinata l’applicazione;
- che, a decorrere dall’anno
- che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale dal D. LGS. n. 504/1992, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal Comune di Pavia con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione d’imposta pari ad euro 103,30;
- che l’Ente aveva assimilato alle abitazioni principali (anteriormente alla data del 29 maggio 2009) le seguenti tipologie di unità immobiliari:
a) abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
b) abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazioni principali ed ivi residenti;
- che l’esenzione dall’imposta si applica, altresì, a favore dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale; detta agevolazione si applica a condizione che il soggetto passivo dell’imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situata nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- che detta esenzione è espressamente riconosciuta dall’art. 1, comma 3, del D. L. n. 93/2008 anche a favore delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP);
- Dato atto: che l’art. 1, comma 7, del predetto D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2008, ha previsto la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato e che detta sospensione è stata confermata (relativamente al triennio 2009-2011) dall’art. 77 – bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008;
- Ritenuto, pertanto, di confermare anche per l’anno 2009 l’intero sistema delle aliquote e delle agevolazioni già previsto per l’anno 2008;
Atteso:
- che il comma 169 dell’art. 1, Legge n.296/2006 ( Finanziaria 2007 ), ha previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
· Considerato che l’art. 1, comma 156, della Legge n. 296/2006, che ha sostituito la parola “comune” con “Consiglio Comunale” all’articolo 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che conseguentemente la competenza a deliberare le aliquote ICI viene attribuita al Consiglio Comunale in luogo della Giunta;
· considerato, altresì, che l’attuale sistema di aliquote in vigore consente all’Ente di mantenere l’equilibrio economico di bilancio e di far fronte alle spese consolidate di gestione dei diversi servizi comunali;
· visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008 che differisce al 31 marzo 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli EE.LL. relativo all’anno 2009;
· visto l’art. 22 del vigente Statuto Comunale;
Acquisti i pareri sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 da parte del Dirigente del Settore proponente e del Dirigente dei Servizi Finanziari rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
D E L I B E R A
1) - di confermare per l’anno 2009, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili e precisamente:
· 2 per mille relativamente ai nuovi fabbricati destinati per lo svolgimento di attività artigianali ed industriali censiti catastalmente alle categorie C/3, D/7, D/8; detta aliquota ridotta verrà applicata per i primi cinque anni dalla data di fine costruzione dell’immobile nel corso del 2004 o successivamente (la concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta con allegata documentazione comprovante l’ultimazione dei lavori);
· 2 per mille relativamente ai fabbricati destinati ed effettivamente utilizzati dai soggetti passivi per lo svolgimento di attività commerciali di vicinato (iniziate nel corso dell’anno 2004 o successivamente ) censiti catastalmente alle categorie C/1, C/2, D/8; detta aliquota ridotta verrà applicata per i primi tre anni dalla data di iscrizione della nuova attività alla Camera di Commercio di Pavia (la concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta con allegata documentazione comprovante l’effettivo inizio della nuova attività);
· 2 per mille relativamente agli alloggi concessi in locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
· 2 per mille per interventi di edilizia residenziale sociale ( E.R.S.) qualora attuati dall’ALER, a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino alla data dell’assegnazione degli alloggi; detti interventi sono indicati nella deliberazione di G.C. n. 113 del 7 aprile 2004;
· 3 per mille per interventi di edilizia a canone moderato ( E.C.M.) qualora attuati dall’ALER, a partire dalla data di ultimazione lavori e fino alla data di assegnazione degli alloggi; detti interventi sono indicati nella deliberazione di G.C. n. 113 del 7 aprile 2004;
· 4,90 per mille relativamente agli immobili concessi in locazione a studenti iscritti all’Università di Pavia, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 431/98(accordo locale per la città di Pavia);
· 4,90 per mille relativamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dalle persone fisiche residenti nel Comune;
· 6,75 per mille relativamente a unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali : A/10; gruppo B; gruppo C ( con esclusione della categoria C/6 ) e gruppo D;
· 9 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo non locate (né altrimenti occupate ) per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1° gennaio 2009;
· 7 per mille ( aliquota ordinaria ) relativamente a tutte le altre unità immobiliari diverse dalle precedenti, ai terreni agricoli ed alle aree edificabili;
2) - di confermare per l’anno 2009 la detrazione per le abitazioni principali (tuttora soggette all’imposizione) in € 103,30;
3) - di comunicare le aliquote stabilite per il 2009, con copia del presente atto, agli uffici per gli adempimenti esecutivi di competenza, nonché all’Agente della riscossione;
4) - di pubblicare tale deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
5) - di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 dell’11 novembre 2005, esecutiva a norma di legge, è stato designato il Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta ICI (art. 11 comma 4 D.Lgs. 30/12/1992 n°504);
6) - di dare atto che il gettito dell’imposta verrà introitato all’apposita risorsa del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, mentre in apposita sede del medesimo troverà allocazione la spesa relativa ai compensi dovuti per la riscossione (Tit. I funz. 01 serv. 04 int. 03).
Il Commissario Prefettizio
( Dott. Maria Laura Bianchi )