1. di stabilire per l’anno 2008 le aliquote dell’ Imposta Comunale sugli Immobili nella seguente misura:

2) - di stabilire per l’anno 2008 la detrazione per l'abitazione principale in € 103.30;

3) - di applicare alle seguenti categorie le maggiori detrazioni d’imposta per l’abitazione principale nelle misure di seguito indicate:

a) € 258.22 per le seguenti categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale: pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, anziani non autosufficienti, disoccupati per almeno 6 mesi nell’anno 2007 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell’anno 2007, il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF relativo all’anno 2007 del nucleo familiare non superi € 15836.00, aumentati di € 1900.00 per ogni familiare a carico, elevati a € 3800.00 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;

b) € 258.22 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari (composti da almeno due persone) con un reddito complessivo lordo, dell’intero nucleo, da lavoro dipendente ai fini IRPEF relativo all’anno 2007 fino a € 22170.00, aumentati di € 1900.00 per ogni familiare a carico, elevati a € 3800.00 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;

c) € 155.00 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari con più di 4 componenti al 1° gennaio 2008 con un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF relativo all’anno 2007 che non superi l’importo di € 52787.00;

d) € 258.22 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2005, di età media non superiore ai 35 anni, con reddito complessivo lordo ai fini IRPEF relativo all’anno 2007 non superiore a € 36951.00 ( la detrazione in parola verrà accordata fino al terzo anno dalla data del matrimonio);

e) euro 258.22 per i contribuenti appartenenti a famiglie con quattro o più figli minori al 1° gennaio 2008;

4) - di escludere dal beneficio delle maggiori detrazioni i possessori, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale (ad esclusione del box di pertinenza dell’abitazione principale) e i proprietari di immobili classificati in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

5) - di comunicare le aliquote stabilite per il 2008, con copia del presente atto, agli uffici per gli adempimenti esecutivi di competenza, nonché all’Agente della riscossione;

6) - di pubblicare tale deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

7) - di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 dell’11 novembre 2005, esecutiva a norma di legge, è stato designato il Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta ICI (art. 11 comma 4 D.Lgs. 30/12/1992 n°504);

8) - di dare atto che il gettito dell’imposta verrà introitato all’apposita risorsa del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, mentre in apposita sede del medesimo troverà allocazione la spesa relativa ai compensi dovuti per la riscossione (Tit. I funz. 01 serv. 04 int. 03);

9) – di dare atto che, oltre a quelle previste dalla legge, si considerano altresì abitazioni principali, con applicazione della sola aliquota ridotta e non delle detrazioni d’imposta, quelle concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta di primo grado e da questi utilizzate come abitazioni principali ed ivi residenti;

10) - di dare atto che ai fini dei benefici relativi all’applicazione dell’aliquota ridotta per gli alloggi concessi in locazione ai sensi dell’art.2, comma 3 e art. 5 comma 2, della Legge n. 431/98 e per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il I° grado, e da questi utilizzati come abitazione principale, occorre presentare domanda su apposito modulo prestampato al Servizio Tributi – Ufficio I.C.I. entro il 30 settembre 2008. Per gli immobili concessi in uso gratuito o concessi in locazione dopo tale data, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2008.

Le agevolazioni sopra indicate, una volte accordate competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Al venir meno di queste condizioni i contribuenti interessati dovranno informare il Comune di Pavia entro 30 giorni dal venir meno delle condizioni richieste;

  1. - di dare, infine, atto che i contribuenti interessati alle maggiori detrazioni d’imposta dovranno inoltrare richiesta all’Amministrazione, attestando nella medesima, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la propria condizione di appartenenza ammessa al beneficio e il reddito complessivo dell’anno precedente ( somma dei redditi imponibili ) degli appartenenti al nucleo familiare, ad eccezione dei contribuenti appartenenti a famiglie con quattro o più figli minori per i quali il riconoscimento della maggior detrazione prescinde dal requisito reddituale e che tale richiesta dovrà essere presentata presso il Servizio Tributi – Ufficio I.C.I. entro il 30 settembre 2008; nel caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 settembre 2008, l’istanza potrà essere presentata entro il 31 dicembre 2008. Detti termini sono da intendersi perentori, pena la decadenza del beneficio per l’anno 2008.