DELIBERA
2) - di stabilire per l’anno 2007 la detrazione per l'abitazione principale in € 103.30;
3) - di confermare alle stesse seguenti categorie (così come individuate per l’anno 2000 con la deliberazione consiliare n. 21 del 29 febbraio 2000), le maggiori detrazioni d’imposta per l’abitazione principale nelle misure di seguito indicate:
a) € 258.22 per le seguenti categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale: pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, anziani non autosufficienti, disoccupati per almeno 6 mesi nell’anno 2006 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell’anno 2006, il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF relativo all’anno 2006 del nucleo familiare non superi € 15836.00, aumentati di € 1900.00 per ogni familiare a carico, elevati a € 3800.00 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;
b) € 258.22 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari (composti da almeno due persone) con un reddito complessivo lordo, dell’intero nucleo, da lavoro dipendente ai fini IRPEF relativo all’anno 2006 fino a € 22170.00, aumentati di € 1900.00 per ogni familiare a carico, elevati a € 3800.00 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;
c) € 155.00 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari con più di 4 componenti al 1° gennaio 2007 con un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF relativo all’anno 2006 che non superi l’importo di € 52787.00;
d) € 258.22 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2005, di età media non superiore ai 35 anni, con reddito complessivo lordo ai fini IRPEF relativo all’anno 2006 non superiore a € 36951.00 ( la detrazione in parola verrà accordata fino al terzo anno dalla data del matrimonio).
4) - di escludere, come lo scorso anno, dal beneficio della maggior detrazione i possessori, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale (ad esclusione del box di pertinenza dell’abitazione principale) e i proprietari di immobili classificati in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
5) - di comunicare le aliquote stabilite per il 2007, con copia del presente atto, agli uffici per gli adempimenti esecutivi di competenza, nonché all’Agente della riscossione;
6) - di pubblicare tale deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
7) - di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 dell’11 novembre 2005, esecutiva a norma di legge, è stato designato il Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta ICI (art. 11 comma 4 D.Lgs. 30/12/1992 n°504);
8) - di dare atto che il gettito dell’imposta verrà introitato all’apposita risorsa del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, mentre in apposita sede del medesimo troverà allocazione la spesa relativa ai compensi dovuti per la riscossione (Tit. I funz. 01 serv. 04 int. 03);
9) – di dare atto che, oltre a quelle previste dalla legge, si considerano altresì abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta di primo grado e da questi utilizzate come abitazioni principali ed ivi residenti.
10) - di dare atto che ai fini dei benefici relativi all’applicazione dell’aliquota ridotta per gli alloggi concessi in locazione ai sensi dell’art.2, comma 3 e art. 5 comma 2, della Legge n. 431/98 e per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il I° grado, e da questi utilizzati come abitazione principale, occorre presentare domanda su apposito modulo prestampato al Servizio Tributi – Ufficio I.C.I. entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI. Per gli immobili concessi in uso gratuito o concessi in locazione dopo tale data, la domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2007.
Le agevolazioni sopra indicate, una volte accordate competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Al venir meno di queste condizioni i contribuenti interessati dovranno informare il Comune di Pavia entro 30 giorni dal venir meno delle condizioni richieste.
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.