SI PROPONE

  1. per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate, di stabilire per l’anno 2006 le aliquote dell’ Imposta Comunale sugli Immobili nella seguente misura:

2) - di stabilire per l’anno 2006 la detrazione per l'abitazione principale in € 103,30;

3) - di confermare alle stesse seguenti categorie (così come individuate per l’anno 2000 con la deliberazione consiliare n. 21 del 29 febbraio 2000), le maggiori detrazioni d’imposta per l’abitazione principale nelle misure di seguito indicate:

a) € 258,22 per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale come definiti in premessa, il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF relativo all’anno 2005 del nucleo familiare non superi € 15.450,00, aumentati di € 1.854,00 per ogni familiare a carico, elevati a € 3.708,00 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;

b) € 258,22 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari (composti da almeno due persone) con un reddito complessivo lordo, dell’intero nucleo, da lavoro dipendente ai fini IRPEF relativo all’anno 2005 fino a € 21.630,00, aumentati di € 1.854,00 per ogni familiare a carico, elevati a € 3.708,00 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;

c) € 155,00 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari con più di 4 componenti al 1° gennaio 2006 con un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF relativo all’anno 2005 che non superi l’importo di € 51.500,00;

d) € 258,22 per i contribuenti appartenenti a nuclei familiari costituiti a decorrere dal 1 gennaio 2005, di età media non superiore ai 35 anni, con reddito complessivo lordo ai fini IRPEF relativo all’anno 2005 non superiore a € 36.050,00 ( la detrazione in parola verrà accordata fino al terzo anno dalla data del matrimonio).

4) - di escludere, come lo scorso anno, dal beneficio della maggior detrazione i possessori, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale (ad esclusione del box di pertinenza dell’abitazione principale) e i proprietari di immobili classificati in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

5) - di comunicare le aliquote stabilite per il 2006, con copia del presente atto, agli uffici per gli adempimenti esecutivi di competenza, nonché al Concessionario della riscossione;

6) - di pubblicare tale deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

7) - di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 295 dell’11 novembre 2005, esecutiva a norma di legge, è stato designato il Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta ICI (art. 11 comma 4 D.Lgs. 30/12/1992 n°504);

8) - di dare atto che il gettito dell’imposta verrà introitato all’apposita risorsa del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, mentre in apposita sede del medesimo troverà allocazione la spesa relativa ai compensi dovuti per la riscossione (Tit. I funz. 01 serv. 04 int. 03);

9) – di dare atto che, oltre a quelle previste dalla legge, si considerano altresì abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta di primo grado e da questi utilizzate come abitazioni principali ed ivi residenti. A tali fattispecie impositive si applica solamente l’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali, con esclusione della detrazione d’imposta.

10) - di dare atto che ai fini dei benefici relativi all’applicazione dell’aliquota ridotta per gli alloggi concessi in locazione ai sensi dell’art.2, comma 3 e art. 5 comma 2, della Legge n. 431/98 e per gli immobili in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il I° grado, e da questi utilizzati come abitazione principale, occorre presentare domanda su apposito modulo prestampato al Servizio Tributi – Ufficio I.C.I. entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI. Per gli immobili concessi in uso gratuito dopo tale data, la domanda dovrà essere presentata dal 1 al 20 dicembre 2006.

Le agevolazioni sopra indicate, una volte accordate competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Al venir meno di queste condizioni i contribuenti interessati dovranno informare il Comune di Pavia entro la scadenza ordinaria del termine di presentazione delle dichiarazioni ICI.