deliberazione CC n.5 del 14.04.2010

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

 

-          considerato che in base alla normativa istitutiva dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) occorre definire con specifico provvedimento annuale l’aliquota da applicare, entro i limiti consentiti dalla legge, in quanto in carenza di tale determinazione si applica la misura minima del 4 per mille;

-          atteso che a seguito della manovra finanziaria adottata dal Governo nel corso del 2008 il tributo è stato soppresso per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei contribuenti, con eccezione degli  edifici classificati A1, A8, A9 (abitazioni e ville di lusso, castelli) e che contestualmente ai sensi dell’art. 77-bis, c. 30 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 è stata disposta la sospensione dell’aumento dei tributi locali, delle aliquote ed addizionali, con eccezione della TARSU;

-          ritenuto pertanto di dover confermare l’aliquota ICI stabilita per il 2009 con delibera consiliare n. 2 del 24/03/2009, nella misura del 6 per mille con le relative detrazioni prevista dal citato atto;

-          ritenuto che contestualmente appare utile confermare, sempre ai fini ICI, anche i valori imponibili delle aree fabbricabili come definiti dalla delibera consiliare n. 23 del 28.12.2007;

-          Udita la proposta del consigliere Gariboldi Luigi che ritiene di dover  estendere il beneficio della esenzione dal tributo anche  alle unità immobiliari abitate da soggetti aventi uso delle stesse  e legati da rapporto di parentela, limitato all’asse diretto, con il proprietario catastale ed in presenza di residenza anagrafica.

La proposta viene recepita dal Consiglio ed assume rilevanza regolamentare  con previsione di  aggiunta nel dispositivo  di nuovo punto 2  con  il seguente testo “   il beneficio della esenzione previsto dalla legge viene esteso anche alle abitazioni concesse in uso gratuito, ai sensi degli artt. 1021 e seguenti del codice civile, a parenti in linea retta verticale ed entro il secondo grado e da questi utilizzata come dimora abituale, attestata da residenza anagrafica”

            Successivamente

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

-          visti i pareri ex art. 49 del TUEL;

-          con voti : favorevoli 13  , nessun contrario  , nessun astenuto.

 

Delibera

 

1-       per quanto indicato in premessa adottare i seguenti provvedimenti ai fini ICI (imposta comunale sugli immobili) per l’anno 2010:

a)       per  tutte le unità immobiliari soggette al tributo si applica l’aliquota del 6 per mille, precisando che  rimangono soggette al tributo in questione anche le unità immobiliari  adibite ad abitazione principale se classificate catastalmente come A1, A8 e A9, mentre risultano esenti le restanti abitazioni principali;

b)       viene confermata la detrazione di €. 103,29 per le abitazioni adibite ad abitazioni principale se soggette al tributo (come detto A1, A8 e A9) nonché le ulteriori detrazioni indicate nella precedente delibera consiliare n. 22/2007 secondo il seguente prospetto:

 

 

 

Componenti il nucleo familiare: Pensionati, coniuge a carico di pensionato, portatori di handicap, anziani non autosufficienti, disoccupati, cassaintegrati

 

 

Reddito Massimo

 

 

Ulteriore Detrazione

1

€.   5.200,00

€. 130,00

2

€.   8.270,00

€. 130,00

3

€. 15.500,00

€.   52,00

Da lavoro dipendente 2 o più componenti

€. 10.850,00

€. 130,00

 

€. 1.300,00 per ogni familiare a carico

 

 

 

c)       dare atto che ai fini della determinazione del minor gettito derivante dall’esclusione dal tributo delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, e della conseguente certificazione da produrre allo Stato per i conseguenti rimborsi viene confermata anche per gli immobili esclusi l’aliquota virtuale in pari misura a quella applicata per gli immobili soggetti al tributo;

d)       contestualmente confermare i valori commerciali di riferimento per le aree edificabili ai fini ICI così come fissati dalle precedenti delibere consiliari n. 23/2007;

 

  2-   contestualmente  approvare previsione regolamentare che recita secondo il  seguente testo

      “ il beneficio  della esenzione previsto dalla legge viene esteso anche alle abitazioni concesse in uso gratuito, ai sensi degli artt. 1021 e seguenti  del  codice civile,  a parenti in linea retta verticale  ed entro il secondo grado e da questi utilizzata come dimora abituale, attestata da residenza anagrafica”.

 

3-       stante l’urgenza con separata votazione che dà il seguente esito: favorevoli 13  , nessun contrario , nessun astenuto  , dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.