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Estratto della Deliberazione n.2 del 24.03.2009
“PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) - ALIQUOTA 2009”
IL CONSIGLIO COMUNALE
- considerato che in base alla normativa istitutiva dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) occorre definire con specifico provvedimento annuale l’aliquota da applicare, entro i limiti consentiti dalla legge, in quanto in carenza di tale determinazione si applica la misura minima del 4 per mille;
- atteso che a seguito della manovra finanziaria adottata dal Governo nel corso del 2008 il tributo è stato soppresso per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei contribuenti, con eccezione degli edifici classificati A1, A8, A9 (abitazioni e ville di lusso, castelli) e che contestualmente ai sensi dell’art. 77-bis, c. 30 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 è stata disposta la sospensione dell’aumento dei tributi locali, delle aliquote ed addizionali, con eccezione della TARSU;
- ritenuto pertanto di dover confermare l’aliquota ICI stabilita per il 2008 con delibera consiliare n. 22 del 28.12.2007, nella misura del 6 per mille con le relative detrazioni prevista dal citato atto;
- ritenuto che contestualmente appare utile confermare, sempre ai fini ICI, anche i valori imponibili delle aree fabbricabili come definiti dalla delibera consiliare n. 23 del 28.12.2007;
- visti i pareri ex art. 49 del TUEL;
- con voti : favorevoli 8, contrari / , astenuti 3 (Lombardi, Riccardi, Ricciardelli).
Delibera
1- per quanto indicato in premessa adottare i seguenti provvedimenti ai fini ICI (imposta comunale sugli immobili) per l’anno 2009:
a) per tutte le unità immobiliari soggette al tributo si applica l’aliquota del 6 per mille, precisando che rimangono soggette al tributo in questione anche le unità immobiliari adibite ad abitazione principale se classificate catastalmente come A1, A8 e A9, mentre risultano esenti le restanti abitazioni principali;
b) viene confermata la detrazione di €. 103,29 per le abitazioni adibite ad abitazioni principale se soggette al tributo (come detto A1, A8 e A9) nonché le ulteriori detrazioni indicate nella precedente delibera consiliare n. 22/2007 secondo il seguente prospetto:
Componenti il nucleo familiare: Pensionati, coniuge a carico di pensionato, portatori di handicap, anziani non autosufficienti, disoccupati, cassaintegrati |
Reddito Massimo |
Ulteriore Detrazione |
1 |
€. 5.200,00 |
€. 130,00 |
2 |
€. 8.270,00 |
€. 130,00 |
3 |
€. 15.500,00 |
€. 52,00 |
Da lavoro dipendente 2 o più componenti |
€. 10.850,00 |
€. 130,00 |
|
€. 1.300,00 per ogni familiare a carico |
|
c) dare atto che ai fini della determinazione del minor gettito derivante dall’esclusione dal tributo delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse le categorie catastali A1, A8 e A9, e della conseguente certificazione da produrre allo Stato per i conseguenti rimborsi viene confermata anche per gli immobili esclusi l’aliquota virtuale in pari misura a quella applicata per gli immobili soggetti al tributo;
d) contestualmente confermare i valori commerciali di riferimento per le aree edificabili ai fini ICI così come fissati dalla precedente delibera consiliare n. 23/2007;
2- stante l’urgenza con separata votazione che dà il seguente esito: favorevoli 8, contrari / , astenuti 3 (Lombardi, Riccardi, Ricciardelli), dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del D. LGS 267/2000.