CITTA’ DI GARLASCO
Provincia di Pavia
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2008.
Determinazione aliquote e detrazioni dell’imposta.
Su proposta del Sindaco in qualità di Assessore alle Finanze/Bilancio;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 29/3/2007 ad oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2007. Determinazione aliquote e detrazioni dell’imposta”;
RILEVATO che se la deliberazione non viene adottata entro i termini di legge, si applica l’aliquota dell’anno precedente, così come disciplinato dall’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007);
VISTO l’art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che stabilisce la competenza consiliare nel deliberare le aliquote e le detrazioni d’imposta in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), con decorrenza dall’anno 2007;
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 che differisce il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti;
VISTA la deliberazione, adottata nella presente seduta, relativa all’approvazione delle modifiche al Regolamento vigente sull’imposta comunale sugli immobili (I.C.I);
1. Di applicare con decorrenza 1/1/2008 l’Imposta Comunale sugli Immobili con le seguenti aliquote e detrazioni:
w 5,33 per mille aliquota abitazione principale e relativa pertinenza;
w 5,33 per mille relativamente all’unità immobiliare, da considerare direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata oppure concessa in uso gratuito ai familiari fino al primo grado in linea retta o collaterale (genitori/figli e viceversa);
w 6 per mille aliquota ordinaria;
w € 104,00 da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
in alternativa
w maggiore detrazione di € 170,00 da applicare unicamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i contribuenti aventi i seguenti requisiti:
famiglia con minorenne portatore di handicap |
famiglia con invalido civile al 100% e/o invalido civile al 100% |
Non potranno godere della maggiore detrazione di € 170,00, i contribuenti che pur appartenendo alle categorie sopra citate, possiedono immobili classificati a catasto come: A/1, A/8 e A/9.
in alternativa
w € 258,00 solo a beneficio del contribuente proprietario dell’unità immobiliare con valore catastale fino a € 41.000,00, purché siano rispettate sia le condizioni personali che i limiti di reddito, secondo le tabelle A e B di seguito elencate:
pensionato |
coniuge a carico di pensionato |
disoccupato (per almeno 6 mesi nell’anno 2007) |
lavoratori co.co.co., interinali e collaboratori occasionali (cosiddetti lavoratori atipici) |
Le predette categorie, indicate nella tabella A, al fine di godere della detrazione di € 258,00 non devono possedere altri immobili, escluso il box di pertinenza dell’abitazione principale.
1 persona |
fino a € 7.750,00 |
2 persone |
fino a € 15.000,00 |
3 o 4 persone |
fino a € 18.000,00 |
oltre per ogni persona in più € 1.000,00 | |
contribuenti con handicap: il reddito annuo aumenta di € 1.800,00. |
Il limite di reddito di cui alla tabella B deve essere riferito a tutti i componenti il nucleo familiare, è comprensivo dei redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Non potranno godere della maggiore detrazione pari a € 258,00, i contribuenti che pur appartenendo alle categorie sopra citate, possiedono immobili classificati a catasto come: A/1, A/8 e A/9.
Con decorrenza 1/1/2008 è prevista l’applicazione di una ulteriore detrazione, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari all’1,33 per mille della base imponibile I.C.I., da sommare a quella ordinaria di competenza.
Tale maggiore detrazione non può superare l’importo di € 200,00 annui, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare e non si applica alle abitazioni principali sia classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 sia a quelle concesse in uso gratuito e/o possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari.
2. Di fissare il giorno 16/6/2008 quale termine ultimo per la presentazione delle istanze da parte dei contribuenti rientranti nelle condizioni per l’applicazione della detrazione pari a € 258,00, secondo modelli prestampati messi a disposizione dal Servizio Entrate Tributarie, Ufficio I.C.I., pena la mancata concessione della stessa.
In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 16/06/2008, l’istanza deve essere presentata entro il 16/12/2008.
3. Di dare atto che la presente deliberazione, unitamente alla richiesta di pubblicazione, verranno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it, così come previsto dalla Circolare 16 aprile 2003, n. 3/DPF.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Parere di regolarità tecnico amministrativa FAVOREVOLE
(art. 49, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Garlasco, lì 14/03/2008
IL CAPO AREA FINANZIARIA
(Rag. Stefania Noè)
(art. 49, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Garlasco, lì 14/03/2008
IL CAPO AREA FINANZIARIA
(Rag. Stefania Noè)