LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il capo I del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della Legge 23.10.1992 n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2002, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 25.11.2004, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore dal 1.1.2003;

Visto che l'art. 151 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 stabilisce che "gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo………" e che "il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l’art. 155 della Legge n. 266 del 23.12.2006 – Legge Finanziaria 2006 -, con il quale è stato differito al 31.03.2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e quindi per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali per l’anno 2006;

Preso atto dell'art. 42 lettera f) del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che stabilisce tra le competenze del Consiglio Comunale "l'istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote…..";

Valutato altresì l'art. 48 del suddetto D.Lgs. 267 del 18.8.2000 che prevede che "La Giunta compie tutti quegli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio……..";

Visto il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della Legge 662/96, il quale prevede che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati";

Rilevato che l’art. 8 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della Legge 662, prevede:

-         al comma 2, che “dall' imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale la destinazione medesima si verifica;

-         al comma 4, che la medesima detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati  dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

Viste le modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili introdotte dall'articolo 58 del Decreto Legislativo 446/97;

Ravvisata pertanto l'opportunità di fissare:

al 4,5 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi:

-         abitazione principale;

-         box;

      al 6,5 per mille l’aliquota da applicarsi:

-         immobili affittati;

-         immobili adibiti ad esercizi commerciali, artigianali, professionali e industriali, compresi magazzini  e   locali di deposito;

-         fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;

-         terreni;

-         aree fabbricabili;

-         immobili assegnati dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.);

-         alle unità immobiliari, non locate e tenute a disposizione

all’1 per mille l’aliquota da applicarsi:

soggetti proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o  inabitabili o alla realizzazione di autorimesse e posti auto per un periodo non superiore ai tre anni dall’inizio lavori.

-         Ritenuto di fissare in Euro 103,29 la detrazione d’imposta da applicarsi:

-         alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche;

-         Ritenuto di fissare in Euro 258,23 la detrazione d’imposta da applicarsi:

-         alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche, per gli immobili di valore catastale non superiore a Euro 42.142,88 e rientranti nelle categorie A3 – A4 – A5, a favore delle seguenti categorie di cittadini (come da protocollo d’intesa agli atti):

-         pensionati;

-         coniugi a carico di pensionati;

-         portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

-         disoccupati, per almeno sei mesi nell’anno 2005 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

-         lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell’anno 2005

-         nucleo familiare composto da almeno 2 persone con reddito imponibile fino a Euro 19.359,38;

Affinchè la detrazione di Euro 258,23 possa essere applicata è necessario che il soggetto passivo possieda solo ed esclusivamente una sola unità immobiliare rientrante nelle sopra indicate categorie.

Visti i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1) di STABILIRE, per l’anno 2006 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

al 4,5 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi

      abitazione principale;

      box;

al 6,5 per mille l’aliquota da applicarsi a

immobili affittati;

immobili adibiti ad esercizi commerciali, artigianali, professionali e industriali, compresi magazzini e   locali di deposito;

      fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;

      terreni;

      aree fabbricabili;

      immobili assegnati dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.);

      alle unità immobiliari, non locate e tenute a disposizione

all’ 1 per mille l’aliquota da applicarsi:

soggetti proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o alla realizzazione di autorimesse e posti auto per un periodo non superiore ai tre anni dall’inizio lavori.

2) di FISSARE, per l’anno 2006, la detrazione di  Euro 103,29, di cui alle premesse per: 

-         alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche;

3) di FISSARE, per l’anno 2006, la detrazione di Euro 258,23, di cui alle premesse per:

-         alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche, per gli immobili di valore catastale non superiore a Euro 42.142,88 e rientranti nelle categorie A3 – A4 – A5, a favore delle seguenti categorie di cittadini:

-         pensionati;

-         coniugi a carico di pensionati;

-         portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

-         disoccupati, per almeno sei mesi nell’anno 2005 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

-         lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell’anno 2005;

-         nucleo familiare composto dal almeno 2 persone con reddito imponibile fino a Euro 19.359,38.

4) di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

= * = * = * =

            Letto, approvato e sottoscritto.

 

                      IL SINDACO                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE

                      Giusto Fuga                                                       Dott.ssa Marilina SPEZIALE