LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il capo I del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della Legge 23.10.1992 n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2002, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 25.11.2004, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore dal 1.1.2003;
Visto che l'art. 151 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 stabilisce che "gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo………" e che "il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Visto l’art. 155 della Legge n. 266 del 23.12.2006 – Legge Finanziaria 2006 -, con il quale è stato differito al 31.03.2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e quindi per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali per l’anno 2006;
Preso atto dell'art. 42 lettera f) del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che stabilisce tra le competenze del Consiglio Comunale "l'istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote…..";
Valutato altresì l'art. 48 del suddetto D.Lgs. 267 del 18.8.2000 che prevede che "La Giunta compie tutti quegli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio……..";
Visto il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della Legge 662/96, il quale prevede che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati";
Rilevato che l’art. 8 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della Legge 662, prevede:
- al comma 2, che “dall' imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale la destinazione medesima si verifica;
- al comma 4, che la medesima detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
Viste le modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili introdotte dall'articolo 58 del Decreto Legislativo 446/97;
Ravvisata pertanto l'opportunità di fissare:
al 4,5 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi:
- abitazione principale;
- box;
al 6,5 per mille l’aliquota da applicarsi:
- immobili affittati;
- immobili adibiti ad esercizi commerciali, artigianali, professionali e industriali, compresi magazzini e locali di deposito;
- fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;
- terreni;
- aree fabbricabili;
- immobili assegnati dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.);
- alle unità immobiliari, non locate e tenute a disposizione
all’1 per mille l’aliquota da applicarsi:
soggetti proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o alla realizzazione di autorimesse e posti auto per un periodo non superiore ai tre anni dall’inizio lavori.
- Ritenuto di fissare in Euro 103,29 la detrazione d’imposta da applicarsi:
- alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche;
- Ritenuto di fissare in Euro 258,23 la detrazione d’imposta da applicarsi:
- alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche, per gli immobili di valore catastale non superiore a Euro 42.142,88 e rientranti nelle categorie A3 – A4 – A5, a favore delle seguenti categorie di cittadini (come da protocollo d’intesa agli atti):
- pensionati;
- coniugi a carico di pensionati;
- portatori di handicap con attestato di invalidità civile;
- disoccupati, per almeno sei mesi nell’anno 2005 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
- lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell’anno 2005
- nucleo familiare composto da almeno 2 persone con reddito imponibile fino a Euro 19.359,38;
Affinchè la detrazione di Euro 258,23 possa essere applicata è necessario che il soggetto passivo possieda solo ed esclusivamente una sola unità immobiliare rientrante nelle sopra indicate categorie.
Visti i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;
1) di STABILIRE, per l’anno 2006 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
al 4,5 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi
abitazione principale;
box;
al 6,5 per mille l’aliquota da applicarsi a
immobili affittati;
immobili adibiti ad esercizi commerciali, artigianali, professionali e industriali, compresi magazzini e locali di deposito;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;
terreni;
aree fabbricabili;
immobili assegnati dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.);
alle unità immobiliari, non locate e tenute a disposizione
all’ 1 per mille l’aliquota da applicarsi:
soggetti proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o alla realizzazione di autorimesse e posti auto per un periodo non superiore ai tre anni dall’inizio lavori.
2) di FISSARE, per l’anno 2006, la detrazione di Euro 103,29, di cui alle premesse per:
- alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche;
3) di FISSARE, per l’anno 2006, la detrazione di Euro 258,23, di cui alle premesse per:
- alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche, per gli immobili di valore catastale non superiore a Euro 42.142,88 e rientranti nelle categorie A3 – A4 – A5, a favore delle seguenti categorie di cittadini:
- pensionati;
- coniugi a carico di pensionati;
- portatori di handicap con attestato di invalidità civile;
- disoccupati, per almeno sei mesi nell’anno 2005 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
- lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell’anno 2005;
- nucleo familiare composto dal almeno 2 persone con reddito imponibile fino a Euro 19.359,38.
4) di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE