LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il capo I del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 “ Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della Legge 23.10.1992 n. 421” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2002, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 25.11.2004, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore dal 1.1.2003;

Visto che l'art. 151 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000  stabilisce che "gli Enti Locali  deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo………" e che "il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

Visto altresì il Decreto Legge 30 dicembre 2004, convertito il Legge 1 marzo 2005, n. 26, con il quale è stato prorogato al 31.03.2005 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e quindi per deliberare le tariffe dei tributi locali per l’anno 20045;

Preso atto dell'art. 42 lettera f) del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che stabilisce tra le competenze del Consiglio Comunale "l'istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote…..";

Valutato altresì l'art. 48 del suddetto D.Lgs. 267 del 18.8.2000 che prevede che "La Giunta compie tutti quegli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio……..";

Visto il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della Legge 662/96, il quale prevede che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, o di alloggi non locati";

Rilevato che l’art. 8 del D.Lgs. 504/92, così come sostituito dal comma 55 dell’art. 3 della Legge 662, prevede:

-         al comma 2, che “dall' imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale la destinazione medesima si verifica;

-         al comma 4, che la medesima detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati  dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

Viste le modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili introdotte dall'articolo 58 del Decreto Legislativo 446/97;

Accertata la necessità di far fronte, con risorse proprie, alle spese ordinarie non più coperte da trasferimenti statali, ai maggiori oneri per l'applicazione del nuovo contratto di lavoro del personale dipendente, nonché agli aumenti dei prezzi delle forniture per effetti inflazionistici;

Ravvisata pertanto l'opportunità di fissare:

al 4,5 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi:

-         abitazione principale;

-         box;

 

      al 6,5 per mille l’aliquota da applicarsi:

-         immobili affittati;

-         immobili adibiti ad esercizi commerciali, artigianali, professionali e industriali, compresi magazzini  e   locali di deposito;

-         fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;

-         terreni;

-         aree fabbricabili;

-         immobili assegnati dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.);

-         alle unità immobiliari, non locate e tenute a disposizione

 

all’1 per mille l’aliquota da applicarsi:

-         soggetti proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o  inabitabili o alla realizzazione di autorimesse e posti auto per un periodo non superiore ai tre anni dall’inizio lavori.

 

Ritenuto di fissare in Euro 103,29 la detrazione d’imposta da applicarsi:

-         alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche;

 

Ritenuto di fissare in Euro 258,23 la detrazione d’imposta da applicarsi:

-         alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche, per gli immobili di valore catastale non superiore a Euro 42.142,88 e rientranti nelle categorie A3 – A4 – A5, a favore delle seguenti categorie di cittadini (come da protocollo d’intesa agli atti):

-         pensionati;

-         coniugi a carico di pensionati;

-         portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

-         disoccupati, per almeno sei mesi nell’anno 2004 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

-         lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell’anno 2004

-         nucleo familiare composto da almeno 2 persone con reddito imponibile fino a Euro 19.359,38;

Affinchè la detrazione di Euro 258,23 possa essere applicata è necessario che il soggetto passivo possieda solo ed esclusivamente una sola unità immobiliare rientrante nelle sopra indicate categorie.

Visti i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1) di STABILIRE, per l’anno 2005 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

al 4,5 per mille l'aliquota ordinaria da applicarsi

      abitazione principale;

      box;

 

al 6,5 per mille l’aliquota da applicarsi a

immobili affittati;

immobili adibiti ad esercizi commerciali, artigianali, professionali e industriali, compresi magazzini e   locali di deposito;

      fabbricati realizzati per la vendita e non venduti;

      terreni;

      aree fabbricabili;

      immobili assegnati dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.);

      alle unità immobiliari, non locate e tenute a disposizione

 

all’ 1 per mille l’aliquota da applicarsi:

soggetti proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o alla realizzazione di autorimesse e posti auto per un periodo non superiore ai tre anni dall’inizio lavori.

 

2) di FISSARE, per l’anno 2005, la detrazione di  Euro 103,29, di cui alle premesse per: 

-         alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche;

 

3) di FISSARE, per l’anno 2005, la detrazione di Euro 258,23, di cui alle premesse per:

-         alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche, per gli immobili di valore catastale non superiore a Euro 42.142,88 e rientranti nelle categorie A3 – A4 – A5, a favore delle seguenti categorie di cittadini (come da protocollo d’intesa agli atti):

-         pensionati;

-         coniugi a carico di pensionati;

-         portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

-         disoccupati, per almeno sei mesi nell’anno 2004 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

-         lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell’anno 2004;

-         nucleo familiare composto dal almeno 2 persone con reddito imponibile fino a Euro 19.359,38.

= * = * = * =

            Letto, approvato e sottoscritto.

                      IL SINDACO                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE

                      Giusto FUGA                                                     Dott.ssa Marilina SPEZIALE