LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA la legge 23.10.1992, n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta comunale sugli Immobili;

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO l'art.4 del D.L. 8.8.1996 n. 437, convertito con modificazioni con Legge 24.10.1996, n.556;

 

VISTO il Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

 

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449;

 

DATO ATTO delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell'aliquota e dell'imposta:

 

1.    L'aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

2.    L'aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locale con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

 

3.    la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in lire € 103,29;

 

4.    l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo della detrazione di € 103,29 può essere elevato fino a € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

 

5.    limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a € 258,23; in tal caso non può essere stabilita un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

 

6.    i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

7.    i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

8.    i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando il limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall'art.2, comma 3, della legge 9.12.1998, n.431 (contratti tipo); possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui all'art.1 del D.L. 30.12.1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.2.1989, n.61 (comuni ad alta tensione abitativa), prevedere un'aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.

 

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I., approvato con propria deliberazione n. 42 in data 14.12.1998, con effetto dal 01.01.1999;

 

RICHIAMATA la deliberazione n.3 in data 01.02.2005 G.C., con la quale sono state determinate le aliquote e detrazione ordinaria per l'anno 2005;

 

VISTO:

-             il gettito realizzato, per detta imposta, nell'anno 2005 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);

 

-             le aliquote nonché le riduzioni e le detrazioni d'imposta proposte per l'anno 2005;

 

-      il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta come sopra proposte;

 

RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:

 

- reperire i mezzi per assicurare, seppur in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;

- assicurare l'equilibrio del bilancio 2006;

- esercitare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall'art.2 co.4, della legge 9.12.1998 n.431;

- di potere determinare per l'anno 2006, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché le riduzioni e le detrazioni d'imposta nelle misure proposte dalla Giunta;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall'art.4 del D.L. 8.8.1996, n.437 nonché delle norme di cui all'art.58 co.3 ultimo periodo del D. L.vo 15.12.1997, n.446:

 

VISTO il D. L.vo n. 267/2000;

 

     VISTI ED ALLEGATI i seguenti pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

-          in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal responsabile del servizio;

 

-          in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso dal responsabile del servizio e per esso dal Segretario Comunale;

 

 

       Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge:

 

 

D E L I B E R A

 

1)- di fissare per l'anno 2006, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30.12.1992, n. 504:

 

     N.D.                TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI                                                              ALIQUOTE %.

 

     1                      Tutti gli immobili ad esclusione di quelli indicati al numero d'ordine 2   5,90

                           

     2                      Immobili  sfitti  (a qualsiasi uso adibiti) ed incolti                                           7,00

 


2)- di determinare, per l'anno 2006, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale

Riduzione di imposta %

Detrazione di imposta (Euro in ragione annuale)

1

per unità immobiliare adibita ad uso abitazione  principale  del  soggetto passivo (rapportata al periodo  dello anno durante il quale si protrae tale destinazione).

======

€ 103,29

2

Qualora il soggetto passivo sia portatore di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF/anno 2002, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 12.394,97 più € 774,69 per ogni familiare a carico elevato a €1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.

 

€ 258,23

3

Qualora il soggetto passivo sia anziano non autosuffiente con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF/anno 2002, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 12.394,97 più € 774,69 per ogni familiare a carico elevato a €1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.

 

€ 258,23

4

Qualora il soggetto passivo sia stato disoccupato per almeno sei mesi nell’anno 2002, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento, con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF/anno 2002, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 12.394,97 più € 774,69 per ogni familiare a carico elevato a €1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.

 

€ 258,23

5

Qualora il soggetto passivo sia stato posto in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell’anno 2002 con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF/anno 2002, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 12.394,97 più € 774,69 per ogni familiare a carico elevato a €1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.

 

€ 258,23

6

Qualora il soggetto passivo sia lavoratore/lavoratrice con reddito familiare annuale imponibile da lavoro dipendente, ai fini IRPEF/anno 2002, fino a € 18.075,99 con nucleo familiare di almeno 3 persone, più € 1032,91 per ogni familiare a carico, elevato a € 1.549,37 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.

 

€ 258,23

7

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’Ufficio Tecnico comunale.

50%