PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

OGGETTO:   DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2009. RICONFERMA TARIFFE IN VIGORE NELL’ANNO 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in materia di competenze degli organi del comune;

 

RICHIAMATA la seguente normativa:

a) D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

b) l’art. 6, comma 2, del citato D. Lgs. 504/92, sostituito integralmente dall’art. 3, comma 53 della Legge 23.12.1996 n. 662, che testualmente recita: “L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro“;

c) l’art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, modificato dalla Legge 23.12.1996, n. 662 che dispone: “dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ... omissis ... A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di L. 200.000, di cui al comma 2, può essere elevato fino a L. 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. ... omissis ... Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari. ... omissis ...”

 

Visto l’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 126/2008 che ha abolito, a partire dal 2008, l’I.C.I. sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  del soggetto passivo, comprese quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 29/05/2008 e che ha escluso dall’esenzione le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (signorili, ville e castelli);

 

CONSIDERATO:

- che al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio si prevede per l’anno 2009 un gettito ICI di € 43.500,00 e che conseguentemente la determinazione delle aliquote d’imposta e delle relative detrazioni e riduzioni deve garantire la realizzazione dell’entrata stessa;

- che si ritiene possibile raggiungere il gettito previsto in entrata lasciando inalterate le tariffe già in vigore per l’anno 2008;

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 2 in data 26/03/2008, con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2008;

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili vigente;

 

Ritenuto a tal fine:

·          di confermare per l’anno 2009 la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29 relativamente alle abitazioni principali che non beneficiano dell’esenzione ai sensi della legge 126/2008;

·          di confermare per l’anno 2009 l’aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,00 per mille;

·          di confermare per l’anno 2009 l’aliquota I.C.I. attualmente in vigore nella misura del 7,00 per mille limitatamente alle seconde case (e relative pertinenze);

 

Prima della votazione prende la parola il consigliere Gianfelice Muzio che dichiara di esprimere voto contrario in quanto l’aliquota stabilita dall’amministrazione risulta a suo avviso fra le più alte d’Italia e come tale sfavorevole allo sviluppo del turismo;

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

 

CON VOTI 8 favorevoli e 2 contrari (Muzio e Bertelegni)

 

DELIBERA

 

·          di confermare, per l’anno 2009, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura del 6 (sei) per mille;

 

·          di confermare, per l’anno 2009, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura del 7 (sette) per mille limitatamente alle seconde case e relative pertinenze;

 

·          di confermare, per l’anno 2009, la detrazione spettante per la prima casa di abitazione nell’importo di € 103,29 relativamente alle abitazioni principali che non beneficiano dell’esenzione ai sensi della legge 126/2008;

 

·          di trasmettere, ai sensi della circolare del 16 aprile 2003 n. 3/DPF, copia della presente deliberazione, dopo la sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.

 

SUCCESSIVAMENTE

 

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

 

Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

 

Con voti 8 favorevoli e 2 contrari (Muzio e Bertelegni)

 

DELIBERA

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.