OGGETTO: VARIAZIONE IN AUMENTO DELL’ALIQUOTA ICI RELATIVA ALLE SECONDE CASE PER L’ANNO 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in materia di competenze degli organi del comune;

 

RICHIAMATA la seguente normativa:

a) D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

b) l’art. 6, comma 2, del citato D. Lgs. 504/92, sostituito integralmente dall’art. 3, comma 53 della Legge 23.12.1996 n. 662, che testualmente recita: “L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro“;

c) l’art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, modificato dalla Legge 23.12.1996, n. 662 che dispone: “dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ... omissis ... A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di L. 200.000, di cui al comma 2, può essere elevato fino a L. 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. ... omissis ... Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari. ... omissis ...”

 

CONSIDERATO:

- che al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio si prevede per l’anno 2007 un gettito ICI di € 47.000,00 e che conseguentemente la determinazione delle aliquote d’imposta e delle relative detrazioni e riduzioni deve garantire la realizzazione dell’entrata stessa;

- che si ritiene possibile raggiungere il gettito previsto in entrata modificando esclusivamente le aliquote previste per le seconde case di un punto percentuale;

 

RICHIAMATE:

·          la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 24/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata per l’anno 2006 l’aliquota I.C.I. nella misura del 6,0 per mille per tutti gli immobili soggetti a tale tributo;

·          la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva determinata per l’anno 2006 la detrazione per la prima casa di abitazione ai fini I.C.I. nell’importo di Euro 103,29;

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili vigente;

 

Ritenuto a tal fine:

·          di confermare per l’anno 2007 la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29;

·          di confermare per l’anno 2007 l’aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,00 per mille;

·          di aumentare per l’anno 2007 l’aliquota I.C.I. attualmente in vigore limitatamente alle seconde case (e relative pertinenze) portandola al 7,00 (sette) per mille;

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

 

CON VOTI unanimi favorevoli

 

DELIBERA

 

·          di confermare, per l’anno 2007, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura del 6 (sei) per mille;

 

·          di confermare, per l’anno 2007, la detrazione spettante per la prima casa di abitazione nell’importo di € 103,29;

 

·          di introdurre l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura del 7 (sette) limitatamente alle seconde case (e relative pertinenze);

 

·          di trasmettere, ai sensi della circolare del 16 aprile 2003 n. 3/DPF, copia della presente deliberazione, dopo la sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali, al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.

 

SUCCESSIVAMENTE

 

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

 

Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

 

Con voti resi all'unanimità dei presenti per alzata di mano:

 

DELIBERA

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.