LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Titolo I Capo I del D.Lgs, 30.12.1992 n.504, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

Visti i commi da 48 a 59 dell’art.3 della legge 23.12.1996 n.662 (legge collegata alla manovra finanziaria 1997), con i quali sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’ICI, per quanto concerne in particolare l’articolazione della tariffa, nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;

 

Visti gli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 di modifica alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Visto che per effetto del combinato disposto dell’art.6 commi 1 e dell’art.8 comma 3 del                D.Lgs. n.504/96, nei testi come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art.3 della legge 23.12.96 n. 662, il Comune deve procedere alla determinazione delle aliquote ICI e delle riduzioni;

 

Visto l’art. 1 del decreto legge n. 93/2008 pubblicato sulla G.U n. 124 del 28 maggio 2008, che ha introdotto l'esenzione Ici sulle unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze, nonché alle fattispecie assimilate all'abitazione principale in base ai regolamenti comunali in vigore, con esclusione delle abitazioni di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, ecc.;

 

Considerato che il regolamento comunale vigente relativamente alle pertinenze prevede quanto segue: “sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ad eccezione delle autorimesse e sempreché esse siano inserite nello stesso stabile dell’abitazione principale”

 

Visto l’articolo 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, dal quale si evince che resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione della possibilità per gli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);

 

Osservato che a norma dell’art. 172 del TUEL i Comuni devono allegare al bilancio le deliberazioni relative alle tariffe e alle aliquote d’imposta per i tributi locali, e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio;

 

Vista la precedente deliberazione G.C. n. 84 del 17.12.2009 con la quale venivano confermate per l’anno 2010 le seguenti aliquote, nonché confermati i valori relativi alle aree fabbricabili stabiliti con atto della Giunta Comunale n. 65 del 24.11.2005, di seguito specificati:

 

TERRENI AGRICOLI                                                                       SETTE PER MILLE

AREE FABBRICABILI                                                                      SETTE PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                              SETTE PER MILLE

ALTRI FABBRICATI                                                                         SETTE PER MILLE

 

Ritenuto pertanto poter confermare per l’anno 2011, ai sensi delle norme sopra richiamate, le aliquote per l’applicazione ICI, nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure sudette;

 

Visti gli allegati pareri favorevoli resi del funzionario incaricato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli, resi a norma di legge;

 

DELIBERA

 

1)      di confermare per l’anno 2011 nelle misure di cui al seguente prospetto, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con Decreto Legislativo 30.12.92, n.504:

 

TERRENI AGRICOLI                                                                 SETTE PER MILLE

AREE FABBRICABILI                                                               SETTE PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                     SETTE PER MILLE

ALTRI FABBRICATI                                                                  SETTE PER MILLE

 

2)      di confermare il valore delle aree fabbricabili determinate in precedenza nelle seguenti misure:

a)         79,61/mq  aree con destinazione d’uso residenziale;

b)       € 39,00/mq.  aree con destinazione d’uso industriale ed artigianale;

 

3)      di dare atto che il versamento dell’imposta dovrà avvenire per il tramite del concessionario per la riscossione dei tributi di Pavia – Equitalia Esatri S.p.a. – Viale Campari 37;

4)      di disporre che, in ossequio alla circolare n.241/E del 29.12.00 del Ministero delle Finanze, copia della presente sia inviata al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità locale;

5)      di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L.