LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Titolo I Capo I del D.Lgs, 30.12.1992 n.504, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Visti i commi da 48 a 59 dell'art.3 della legge 23.12.1996 n.662 (legge collegata alla manovra finanziaria 1997), con i quali anche la sostituzione integrale degli artt.6 e 8 del sopraccitato D.Lgs. n. 504/92 (commi 53 3 55), vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell'ICI, per quanto concerne in particolare l'articolazione della tariffa, nonche' il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta;

Visti gli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 di modifica alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

Vista la precedente deliberazione C.C. n. 1 del 09.01.2009 con la quale venivano confermate per l'anno 2009 le seguenti aliquote, nonche' confermati i valori relativi alle aree fabbricabili stabiliti con l'atto di Giunta comunale n. 65 del 24.11.2005,

 

TERRENI AGRICOLI                                                                      SETTE PER MILLE

AREE FABBRICABILI                                                                    SETTE PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                           SETTE PER MILLE

ALTRI FABBRICATI                                                                       SETTE PER MILLE

 

Visto che per effetto del combinato disposto dell'art.6 commi 1 e dell'art.8 comma 3 del D.Lgs. n.504/96, nei testi come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell'art.3 della legge 23.12.96 n. 662, il Comune deve procedere alla determinazione delle aliquote ICI e delle riduzioni;

 

Visto l'art. 1 del decreto legge n. 93/2008 pubblicato sulla G.U n. 124 del 28 maggio 2008, che ha introdotto l'esenzione Ici sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze, nonche' alle fattispecie assimilate all'abitazione principale in base ai regolamenti comunali in vigore, con esclusione delle abitazioni di categoria A1, A8 e A9, cioe' abitazioni di lusso, ville, ecc.;

 

Considerato che il regolamento comunale vigente relativamente alle pertinenze prevede quanto segue: "sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ad eccezione delle autorimesse e sempreche' esse siano inserite nello stesso stabile dell'abitazione principale"

 

Visto l'articolo 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, dal quale si evince che resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);

 

Osservato che a norma dell'art. 172 del TUEL i Comuni devono allegare al bilancio le deliberazioni relative alle tariffe e alle aliquote d'imposta per i tributi locali, e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio;

 

Ritenuto pertanto poter determinare per l'anno 2010 ai sensi delle norme prima richiamate le aliquote per l'applicazione ICI, nonche' le riduzioni e le detrazioni d'imposta nelle misure di cui ai prospetti che seguono:

 

misura delle aliquote

TERRENI AGRICOLI                                                                            SETTE PER MILLE

AREE FABBRICABILI                                                                          SETTE PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                                 SETTE PER MILLE

ALTRI FABBRICATI                                                                             SETTE PER MILLE

 

Visti gli allegati pareri favorevoli resi del funzionario incaricato in ordine alla regolarita' tecnica e contabile del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli, resi a norma di legge;

 

DELIBERA

 

1)     di confermare per l'anno 2010 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con Decreto Legislativo 30.12.92 n.504:

 

TERRENI AGRICOLI                                                                SETTE PER MILLE

AREE FABBRICABILI                                                              SETTE PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                     SETTE PER MILLE

ALTRI FABBRICATI                                                                 SETTE PER MILLE

 

2)     di confermare il valore delle aree fabbricabili determinate in precedenza nelle seguenti misure:

a)       E 79,61/mq  aree con destinazione d'uso residenziale;

b)       E 39,00/mq.  aree con destinazione d'uso industriale ed artigianale;

 

3)     di dare atto che il versamento dell'imposta avviene per il tramite del concessionario per la riscossione dei tributi di Pavia - Equitalia Esatri S.p.a. - Viale Campari 37;

4)     di disporre che, in ossequio alla circolare n.241/E del 29.12.00 del Ministero delle Finanze, copia della presente sia inviata al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalita' locale;

5)     di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L.