IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il Titolo I Capo I del D.Lgs, 30.12.1992 n.504, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Visti i commi da 48 a 59 dell’art.3 della legge 23.12.1996 n.662 (legge collegata alla manovra finanziaria 1997), con i quali anche la sostituzione integrale degli artt.6 e 8 del sopraccitato           D.Lgs. n. 504/92 (commi 53 3 55), vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’ICI, per quanto concerne in particolare l’articolazione della tariffa, nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;

Visti gli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 di modifica alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 20 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2007, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 da parte degli Enti locali al 31 marzo 2008;

Visto il comma 156 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) che ha sostituito la parola “comune” indicata dall’art. 6 comma 1 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 con la parola “Consiglio comunale”;

Vista la deliberazione di precedente deliberazione C.C. n. 1 del 26.02.2007 con la quale venivano determinate per l’anno 2007 le seguenti aliquote, nonché confermati i valori relativi alle aree fabbricabili stabiliti con l’atto di Giunta comunale n. 65 del 24.11.2005,

 

TERRENI AGRICOLI                                                                      SETTE PER MILLE

AREE FABBRICABILI                                                                   SETTE PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                         SETTE PER MILLE

ALTRI FABBRICATI                                                                     SETTE PER MILLE

 

Visto che per effetto del combinato disposto dell’art.6 commi 1 e dell’art.8 comma 3 del D.Lgs. n.504/96, nei testi come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art.3 della legge 23.12.96 n. 662, il Comune deve procedere alla determinazione delle aliquote ICI e delle riduzioni;

 

Ritenuto in relazione alla necessità di conciliare la complessa pressione fiscale con l’esigenza di:

-         reperire i mezzi per assicurare seppure in condizioni ragionevolmente minime i vari servizi d’istituto;

-         assicurare l’equilibrio del bilancio 2008;

-         poter determinare per l’anno 2008 ai sensi delle norme prima richiamate le aliquote per l’applicazione ICI, nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure di cui ai prospetti che seguono:

 

misura delle aliquote

TERRENI AGRICOLI                                                                            SETTE PER MILLE

AREE FABBRICABILI                                                                         SETTE PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                               SETTE PER MILLE

ALTRI FABBRICATI                                                                           SETTE PER MILLE

Misura della detrazione d’imposta

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                     € 103,29  annue

Ulteriore detrazione legge finanziaria 2008                 

Abitazione principale                                                                    1,33 per mille max 200,00 €

 

Visti i riferimenti degli uffici comunali;

Rilevata la congruità e l’attualità dei valori ivi indicati;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a determinare l’aliquota ICI secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007 pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 – supplemento ordinario;

Ricordato che i Comuni ai sensi della Legge Finanziaria debbono deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali, i regolamenti entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

(Omissis)

 

DELIBERA

 

1)      di confermare per l’anno 2008 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con Decreto Legislativo 30.12.92 n.504:

 

TERRENI AGRICOLI                                                                 SETTE PER MILLE

AREE FABBRICABILI                                                               SETTE PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                     SETTE PER MILLE

ALTRI FABBRICATI                                                                 SETTE PER MILLE

 

2)      di determinare, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs 30.12.92 n. 504, come sostituito dall’art.3 comma 55 della legge 23.12.96 n.662, per l’anno 2007 le detrazioni d’imposta come di seguito illustrate:

 

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                  € 103,29  annue

Ulteriore detrazione legge finanziaria 2008                 

Abitazione principale                                                                    1,33 per mille max 200,00 €

 

3)      di confermare il valore delle aree fabbricabili determinate in precedenza nelle seguenti misure:

a)         79,61/mq  aree con destinazione d’uso residenziale;

b)       € 39,00/mq.  aree con destinazione d’uso industriale ed artigianale;

 

4)      di dare atto che il versamento dell’imposta avviene per il tramite del concessionario per la riscossione dei tributi di Pavia – Esatri S.p.a. – Viale Campari 37 – c/c postale n. 587279;

5)      disporre che, in ossequio alla circolare n.241/E del 29.12.00 del Ministero delle Finanze, copia della presente sia inviata al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità locale;

6)      di dichiarare, con dieci voti favorevoli e uno contrario (Princiotta), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L.