LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Titolo I Capo I del D.Lgs, 30.12.1992 n.504, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Visti i commi da 48 a 59 dell’art.3 della legge 23.12.1996 n.662 (legge collegata alla manovra finanziaria 1997), con i quali anche la sostituzione integrale degli artt.6 e 8 del sopraccitato D.Lgs. n. 504/92 (commi 53 3 55), vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’ICI, per quanto concerne in particolare l’articolazione della tariffa, nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;

Visti gli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 di modifica alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 25.02.00, con la quale vennero fissate per l’anno 2000 le seguenti aliquote:

TERRENI AGRICOLI                                                                      SETTE PER MILLE

AREE FABBRICABILI                                                                     SETTE PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                           SETTE PER MILLE

ALTRI FABBRICATI                                                                       SETTE PER MILLE

 

Visto che per effetto del combinato disposto dell’art.6 commi 1 e dell’art.8 comma 3 del D.Lgs. n.504/96, nei testi come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art.3 della legge 23.12.96 n. 662, il Comune deve procedere alla determinazione delle aliquote ICI e delle riduzioni;

 

Ritenuto in relazione alla necessità di conciliare la complessa pressione fiscale con l’esigenza di:

-         reperire i mezzi per assicurare seppure in condizioni ragionevolmente minime i vari servizi d’istituto;

-         assicurare l’equilibrio del bilancio 2006;

-         poter determinare per l’anno 2006 ai sensi delle norme prima richiamate le aliquote per l’applicazione ICI, nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure di cui ai prospetti che seguono:

 

misura delle aliquote

TERRENI AGRICOLI                                                                            SETTE PER MILLE

AREE FABBRICABILI                                                                          SETTE PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                                 SETTE PER MILLE

ALTRI FABBRICATI                                                                             SETTE PER MILLE

Misura della detrazione d’imposta

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                     € 103,29  annue

 

Visti i riferimenti degli uffici comunali;

Rilevata la congruità e l’attualità dei valori ivi indicati;

Attesa la competenza della Giunta Comunale, in quanto l’art.42 lettera f) del T.U.E.L. non comprende tra le competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;

Ricordato che i Comuni ai sensi della Legge Finanziaria debbono deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali, i regolamenti entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi del funzionario incaricato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge;

 

 

DELIBERA

 

1)      di fissare per l’anno 2006 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con Decreto Legislativo 30.12.92 n.504:

 

TERRENI AGRICOLI                                                                SETTE PER MILLE

AREE FABBRICABILI                                                              SETTE PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                     SETTE PER MILLE

ALTRI FABBRICATI                                                                 SETTE PER MILLE

 

2)      di determinare, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs 30.12.92 n. 504, come sostituito dall’art.3 comma 55 della legge 23.12.96 n.662, per l’anno 2006 le detrazioni d’imposta come di seguito illustrate:

 

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                     € 103,29  annue

 

3)      di confermare il valore delle aree fabbricabili determinate in precedenza nelle seguenti misure:

a)         79,61/mq  aree con destinazione d’uso residenziale;

b)       € 39,00/mq.  aree con destinazione d’uso industriale ed artigianale;

 

4)      di dare atto che il versamento dell’imposta avviene per il tramite del concessionario per la riscossione dei tributi di Pavia – Esatri S.p.a. – Viale Campari 37 – c/c postale n. 587279;

5)      disporre che, in ossequio alla circolare n.241/E del 29.12.00 del Ministero delle Finanze, copia della presente sia inviata al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità locale;

6)      di dichiarare il presente provvedimento, con successiva e separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L.