LA GIUNTA COMUNALE
 
Visto il Titolo I Capo I del D. Lgs, 30.12.1992 n.504, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Visti i commi da 48 a 59 dell’art.3 della legge 23.12.1996 n.662 (legge collegata alla manovra finanziaria 1997), con i quali anche la sostituzione integrale degli artt.6 e 8 del sopraccitato D. Lgs. N.504/92 (commi 53 3 55), vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’ICI, per quanto concerne in particolare l’articolazione della tariffa, nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;
Visti gli artt. 58 e 59 del D. Lgs. 15.12.1997 n.446 di modifica alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
Vista la precedente deliberazione di C.C. n.10 del 25.02.00, con la quale vennero fissate per l’anno 2000 le seguenti aliquote:
TERRENI AGRICOLI                                                                 SETTE PER MILLE
AREE FABBRICABILI                                                                SETTE PER MILLE
ABITAZIONE PRINCIPALE                                                       SETTE PER MILLE
ALTRI FABBRICATI                                                                    SETTE PER MILLE
Visto che per effetto del combinato disposto dell’art.6 commi 1 e dell’art.8 comma 3 del D. Lgs. N.504/96, nei testi come sostitutivi rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art.3 della legge 23.12.96 n.662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o deliberazione in sede di determinazione delle aliquote;
Ritenuto in relazione alla necessità di conciliare la complessa pressione fiscale con l’esigenza di:
-         reperire i mezzi per assicurare seppure in condizioni ragionevolmente minime i vari servizi d’istituto;
-         assicurare l’equilibrio del bilancio 2005;
-         poter determinare per l’anno 2005 ai sensi delle norme prima richiamate le aliquote per l’applicazione ICI, nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure di cui ai prospetti che seguono:
misura delle aliquote
TERRENI AGRICOLI                                                          SETTE PER MILLE
AREE FABBRICABILI                                                         SETTE PER MILLE
ABITAZIONE PRINCIPALE                                                SETTE PER MILLE
ALTRI FABBRICATI                                                             SETTE PER MILLE
Misura della detrazione d’imposta
ABITAZIONE PRINCIPALE                                     € 103,29  annue
 
Visti i riferimenti degli uffici comunali;
Rilevata la congruità e l’attualità dei valori ivi indicati;
Attesa la competenza della Giunta Comunale, in quanto l’art.42 lettera f) del T.U.E.L. non comprende tra le competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
Ricordato che i Comuni ai sensi della Legge Finanziaria 2004, debbono deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali, i regolamenti entro la data di approvazione del bilancio di previsione del 2004;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi del funzionario incaricato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge; 
 
DELIBERA
 
1)      di fissare per l’anno 2005 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con Decreto Legislativo 30.12.92 n.504:
TERRENI AGRICOLI                                              SETTE PER MILLE
AREE FABBRICABILI                                             SETTE PER MILLE
ABITAZIONE PRINCIPALE                                    SETTE PER MILLE
ALTRI FABBRICATI                                                 SETTE PER MILLE
2)      di determinare, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D. Lgs 30.12.92 n.504, come sostituito dall’art.3 comma 55 della legge 23.12.96 n.662, per l’anno 2005 le detrazioni d’imposta come di seguito illustrate:
ABITAZIONE PRINCIPALE                                     € 103,29  annue
3)      di confermare il valore delle aree fabbricabili determinate in precedenza nelle seguenti misure:
a)       €  79,61/mq  aree con destinazione d’uso residenziale;
b)       € 39,00/mq.  aree con destinazione d’uso industriale ed artigianale;
 
4)      di dare atto che il versamento dell’imposta avviene per il tramite del concessionario per la riscossione dei tributi di Pavia – Esatri S.p.a. – Viale Campari 37 – c/c postale n. 587279;
5)      disporre che, in ossequio alla circolare n.241/E del 29.12.00 del Ministero delle Finanze, copia della presente sia inviata al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità locale;
6)      di dichiarare il presente provvedimento, con successiva e separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.E.L.