COMUNE DI CASTELNOVETTO

PROVINCIA DI PAVIA

DATA 21/021/2006

 

NUM.12

OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE I.C.I. ANNO 2006

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 

Visto il D.lgs. 30/12/1992 n. 504, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti

l’istituzione, l’applicazione, la liquidazione e la riscossione dell’imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.);

Visto che a norma dell’art. 6 del citato D.lgs. l’aliquota dell’imposta deve essere stabilita in misura unica, non inferiore al 4 e non superiore al 6, con apposita deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per l’anno successivo e che per straordinarie esigenze di bilancio è consentita l’applicazione dell’aliquota massima al 7;

Visto che per l’anno 2006 detto termine è prorogato al 31/03/2006;

Visto che per l’anno 2005 l’imposta è stata applicata con aliquota del 6;

Ritenuto necessario confermare l’aliquota al 6 per fronteggiare le accrescenti esigenze di spese per la gestione dei servizi comunali al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico e finanziario del bilancio;

Reputato tuttavia opportuno stabilire un’aliquota agevolata (così come consentito dalla normativa vigente) per gli immobili posseduti da enti senza fine di lucro;

Considerata la minima incidenza che ciò avrà sul bilancio del Comune, essendo presente nel territorio di Castelnovetto un solo ente che rientra nella categoria, cioè l’Asilo Infantile “Avv. Pompeo Gambarana”;

Valutata, d’altro canto, l’importanza, sotto il profilo sociale, della residenza del predetto Asilo per la comunità di Castelnovetto;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito dai funzionari responsabili;

Con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

1) Di confermare ed applicare con effetto dal 01/01/2006 l’imposta comunale sugli immobili I.C.I. l’aliquota del 6 secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

2) Di confermare in € 103,29 la detrazione relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come previsto dalla legge;

3) Di stabilire un’aliquota agevolata pari al 4 per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza fine di lucro, così come consentito dalla legge;

4) Di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici competenti per le attività organizzative e gestionali dell’imposta.

 

Con separata e successiva votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.