COMUNE DI CASTELNOVETTO
PROVINCIA DI PAVIA
DATA 26/01/2005
NUM.15
OGGETTO:IMPOSTA COMUNALE I.C.I. ANNO 2005
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D.lgs. 30/12/1992 n. 504, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti
l’istituzione, l’applicazione, la liquidazione e la riscossione dell’imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto che a norma dell’art. 6 del citato D.lgs. l’aliquota dell’imposta deve essere stabilita in misura unica, non inferiore al 4‰ e non superiore al 6‰, con apposita deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto per l’anno successivo e che per straordinarie esigenze di bilancio è consentita l’applicazione dell’aliquota massima al 7‰;
Visto che per l’anno 2005 detto termine è prorogato al 31/03/2005;
Visto che per l’anno 2004 l’imposta è stata applicata con aliquota del 6‰;
Ritenuto necessario confermare l’aliquota al 6‰ per fronteggiare le accrescenti esigenze di spese per la gestione dei servizi comunali al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico e finanziario del bilancio;
Reputato tuttavia opportuno stabilire un’aliquota agevolata (così come consentito dalla normativa vigente) per gli immobili posseduti da enti senza fine di lucro;
Considerata la minima incidenza che ciò avrà sul bilancio del Comune, essendo presente nel territorio di Castelnovetto un solo ente che rientra nella categoria, cioè l’Asilo Infantile “Avv. Pompeo Gambarana”;
Valutata, d’altro canto, l’importanza, sotto il profilo sociale, della residenza del predetto Asilo per la comunità di Castelnovetto;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi in merito dai funzionari responsabili;
Con voti unanimi favorevoli
D E L I B E R A
1) Di confermare ed applicare con effetto dal 01/01/2005 l’imposta comunale sugli immobili I.C.I. l’aliquota del 6‰ secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
2) Di confermare in € 103,29 la detrazione relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come previsto dalla legge;
3) Di stabilire un’aliquota agevolata pari al 4‰ per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza fine di lucro, così come consentito dalla legge;
4) Di comunicare copia della presente deliberazione agli uffici competenti per le attività organizzative e gestionali dell’imposta.
Con separata e successiva votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile.