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DELIBERA
1) di determinare, per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 l’aliquota principale I.C.I. al 5,5 per mille, ad esclusione dei fabbricati di cui ai punti 2) – 3) – 4) – 5).
2) Di determinare per l’anno 2006 l’aliquota ICI al 4,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. In caso di contitolarità nella proprietà dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 5,5 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992;
3) Di determinare per l’anno 2006 l’aliquota ICI al 5,00 per mille per le seguenti unità immobiliari:
-unità abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza del 15 giugno 2006, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residenti anagraficamente nel comune;
-abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato;
-aree fabbricabili;
-terreni agricoli;
4) di determinare, per l'anno
5) di determinare, per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n.504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo dal gennaio 2000 al 31 dicembre 2005. Il soggetto passivo d'imposta dovrà allegare alla dichiarazione I.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l’iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino;
6) di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ovvero da cittadini temporaneamente residenti all'estero;
7) Di confermare per l'anno
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