OMISSIS

DELIBERA

1) di determinare, per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504 l’aliquota I.C.I. al 5 per mille per le seguenti unità immobiliari:

 

-unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. In caso di contitolarità nella proprietà dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 5 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992;

-unità abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza del 15 giugno 2005, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residenti anagraficamente nel comune;

-abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato;

-aree fabbricabili;

-terreni agricoli;

 

2) di determinare, per l'anno 2005, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille per: altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai punti 3, 4 e 5;

 

3) di determinare, per l'anno 2005, l'aliquota I.C.I. agevolata al 4 per mille per i fabbricati ex rurali accatastati in cat. D/10;

 

4) di determinare, per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n.504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo dal gennaio 1999 al 31 dicembre 2004. Il soggetto passivo d'imposta dovrà allegare alla dichiarazione I.C.I. una dichiara­zione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l’iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino;

 

5) di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ovvero da cittadini temporaneamente residenti all'estero;

 

6) Di confermare per l'anno 2005, in € 123,29 la detrazione d'imposta per l’abitazione principale, fatti salvi i casi di cui al successivo punto 7) ;

 

7) di confermare, per l'anno 2005, ai sensi dell'art 8, comma 3, del decreto legislativo n.504/1992, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, in € 154,94 la detrazione d'imposta relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

 

A) essere residenti nel Comune di Castelletto di Branduzzo;

B) essere proprietari, ovvero titolari dei diritto di usufrutto, uso od abitazione di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage, cantina ed area pertinenziale;

C) non possedere alcuna altra proprietà immobiliare nell'ambito dei territorio italiano;

D) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 A/9;

E) essere pensionato o non in condizione lavorativa;

F) aver compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 10 gennaio 2005;

G) avere percepito, nell'anno 2004, un reddito imponibile ai fini IRPEF, riferito all'intero nucleo familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a € 13.686,11, escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze.

Le condizioni di cui alle lettere B), C) e D) devono essere possedute da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 10 gennaio 2005.

Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda, entro il 15 giugno, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2004 da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza può essere resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i redditi percepiti.

 

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