OMISSIS
DELIBERA
1) di determinare, per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 l’aliquota I.C.I. al 5 per mille per le seguenti unità immobiliari:
-unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. In caso di contitolarità nella proprietà dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 5 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992;
-unità abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza del 15 giugno 2005, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residenti anagraficamente nel comune;
-abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato;
-aree fabbricabili;
-terreni agricoli;
2) di determinare, per l'anno
3) di determinare, per l'anno
4) di determinare, per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n.504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo dal gennaio 1999 al 31 dicembre 2004. Il soggetto passivo d'imposta dovrà allegare alla dichiarazione I.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l’iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino;
5) di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ovvero da cittadini temporaneamente residenti all'estero;
6) Di confermare per l'anno
7) di confermare, per l'anno 2005, ai sensi dell'art 8, comma 3, del decreto legislativo n.504/1992, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n.
A) essere residenti nel Comune di Castelletto di Branduzzo;
B) essere proprietari, ovvero titolari dei diritto di usufrutto, uso od abitazione di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage, cantina ed area pertinenziale;
C) non possedere alcuna altra proprietà immobiliare nell'ambito dei territorio italiano;
D) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 – A/9;
E) essere pensionato o non in condizione lavorativa;
F) aver compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 10 gennaio 2005;
G) avere percepito, nell'anno 2004, un reddito imponibile ai fini IRPEF, riferito all'intero nucleo familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a € 13.686,11, escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze.
Le condizioni di cui alle lettere B), C) e D) devono essere possedute da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 10 gennaio 2005.
Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda, entro il 15 giugno, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2004 da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza può essere resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i redditi percepiti.
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