Premesso che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica (allegato in originale agli atti);
- il responsabile dell’Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (allegato in originale agli atti);
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili “ICI”;
Visto l’art. 3, commi da
Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 2, commi 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto la deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 12.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vennero fissate, per l’anno
Premesso che
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;
- assicurare l’equilibrio del bilancio 2008;
- esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
di poter determinare, per l’anno 2008, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ICI, nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto del comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, legge finanziaria 2008, che ne stabilisce la competenza al Consiglio Comunale;
Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto anche la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli n. 12. e n. 1. contrario (Anna Raffinetti) su n. 15. consiglieri presenti e n. 13 votanti essendosi astenuti i consiglieri Crespi Maurizio e Dezza Filippo;
DELIBERA
1. Di fissare, per l’anno 2008, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili – ICI - nella misure:
6 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;
7 per mille aliquota ordinaria.
2. Di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze in € 103,29;
3. Di stabilire l’importo dell’ulteriore detrazione per l’abitazione principale per particolari categorie che si trovano in situazioni di disagio nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
4. di stabilire per gli aventi diritto all’ulteriore detrazione di cui al punto precedente l’obbligo di presentare all’Ufficio Tributi, pena decadenza del diritto, entro il termine di pagamento dell’acconto ICI, autocertificazione attestante tutti i requisiti richiesti;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nel sito Internet ANCI-CNC all’indirizzo www.ancicnc.it.
Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 12. e n. 1. contrario (Anna Raffinetti) su n. 15. consiglieri presenti e n. 13 votanti essendosi astenuti i consiglieri Crespi Maurizio e Dezza Filippo;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
COMUNE DI CASTEGGIO
PROVINCIA DI PAVIA
L’ulteriore detrazione in aggiunta all’importo di € 103,29 e alla detrazione statale, si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 aventi un valore catastale rivalutato non superiore a € 36.152,00 (trentaseimilacentocinquantadue), in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella sotto riportata.
Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente a quello cui si riferisce l’imposta, come dimostrato dalla relativa “Dichiarazione dei Redditi”. I soggetti passivi hanno diritto alla maggiore detrazione a condizione che non posseggano, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso i box di pertinenza dell’abitazione principale. Gli aventi diritto devono obbligatoriamente presentare all’Ufficio Tributi, pena decadenza del diritto, entro il termine di pagamento dell’acconto ICI, autocertificazione attestante tutti i requisiti richiesti
LIMITE DEL REDDITO FAMILIARE IMPORTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE
Nucleo familiare con presenza di disoccupati, cassintegrati, inabili a proficuo lavoro, pensionati, portatori di handicap e non autosufficienti, lavoratori parasubordinati e dipendenti |
Numero dei componenti del nucleo familiare 1 2 3 4 5 persona persone persone persone persone ed oltre |
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Fino a € 10.000,00 |
€ 52,00 € 67,00 € 77,00 € 93,00 € 103,00 |
Fino a € 11.000,00 |
€ 26,00 € 41,00 € 52,00 € 67,00 € 93,00 |
Fino a € 12.000,00 |
€ 21,00 € 26,00 € 41,00 € 52,00 € 77,00 |
Da € |
€ 10,00 € 15,00 € 26,00 € 41,00 € 62,00 |
Fino a € 16.000,00 + € 775,00 per familiare a carico |
€ 10,00 € 15,00 € 26,00 € 41,00 € 52,00 |
E’ stato deliberato di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.