Premesso che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica (allegato in originale agli atti);
- il responsabile dell’Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile (allegato in originale agli atti);
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili “ICI”;
Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 2, commi 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto la precedente deliberazione GC. n. 33 del 24.02.2004, esecutiva, con la quale vennero fissate, per l’anno 2004, in ossequio alle norme richiamate, le aliquote per la determinazione dell’imposta nonché le relative riduzioni e detrazioni;
Dato atto che, per effetto del combinato disposto dagli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n.662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con un’unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;
- assicurare l’equilibrio del bilancio 2005;
- esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
di poter determinare, per l’anno 2005, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ICI, nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure proposte dalla Giunta;
Dato atto, inoltre, che è necessario per gli aventi diritto all’ulteriore detrazione presentare un’autocertificazione, entro il termine di pagamento dell’acconto, attestante i requisiti richiesti nell’allegata tabella;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto anche la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto che per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
Con voto unanime;
DELIBERA
1. Di fissare, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – ICI - nella misura del 6 per mille;
2. Di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di stabilire per gli aventi diritto all’ulteriore detrazione per l’abitazione principale, di cui all’allegata tabella, l’obbligo di presentare all’Ufficio Tributi, pena decadenza del diritto, entro il termine di pagamento dell’acconto ICI, autocertificazione attestante tutti i requisiti richiesti;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nel sito Internet ANCI-CNC all’indirizzo www.ancicnc.it.
COMUNE DI CASTEGGIO
PROVINCIA DI PAVIA
L’ulteriore detrazione oltre l’importo di € 103,29 si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 aventi un valore catastale rivalutato non superiore a € 36.152,00 (trentaseimilacentocinquantadue), in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella sotto riportata.
Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente a quello cui si riferisce l’imposta, come dimostrato dalla relativa “Dichiarazione dei Redditi”. I soggetti passivi hanno diritto alla maggiore detrazione a condizione che non posseggano, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso i box di pertinenza dell’abitazione principale. Gli aventi diritto devono obbligatoriamente presentare all’Ufficio Tributi, pena decadenza del diritto, entro il termine di pagamento dell’acconto ICI, autocertificazione attestante tutti i requisiti richiesti
LIMITE DEL REDDITO FAMILIARE IMPORTO DELLA MAGGIORE DETRAZIONE
Nucleo familiare con presenza di disoccupati, cassintegrati, inabili a proficuo lavoro, anziani ultra 65enni, portatori di handicap e non autosufficienti |
Numero dei componenti del nucleo familiare 1 2 3 4 5 persona persone persone persone persone ed oltre |
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Fino a € 9.296,00 |
€ 52,00 € 67,00 € 77,00 € 93,00 € 103,00 |
Fino a € 10.329,00 |
€ 26,00 € 41,00 € 52,00 € 67,00 € 93,00 |
Fino a € 11.362,00 |
€ 21,00 € 26,00 € 41,00 € 52,00 € 77,00 |
Da € 11.362,00 a € 15.494,00 |
€ 10,00 € 15,00 € 26,00 € 41,00 € 62,00 |
Fino a € 15.494,00 + € 775,00 per familiare a carico |
€ 10,00 € 15,00 € 26,00 € 41,00 € 52,00 |
E’ stato deliberato di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.