PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2011 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO

2010

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’Imposta Comunale Immobiliare – I.C.I. - per l’anno 2010. 

 

 

Visto l’art. 422 f) del T.U.E.L.  D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dove è espressamente disposto che spettano all’organo consiliare l’istituzione e l’ ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, integrato dall’art. 1 comma 156) della legge n. 296/06 che demanda al Consiglio Comunale dall’1/1/2007 anche la determinazione dell’aliquota;

 

Visto il Regolamento per l’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI approvato con delibera C.C. n. 133 del 16.12.2002 variato con atto C.C. n. 15 del 31/3/2006 e s.m.i.;

 

1.      Di dare atto che sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili, le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate, secondo il regolamento comunale, in attuazione della legge nr 126 del 24/7/2008;

 

2.       Ritenuto di confermare per l’anno 2010 le aliquote già fissate per l’anno 2009, come segue:

 

§         aliquota per l'abitazione principale: 6,00 per mille

       (da applicarsi esclusivamente a categorie A1-A8-A9 ai sensi legge nr 126 24/7/08)

§         detrazione per l'abitazione principale a € 120,00

(da applicarsi solo alle fattispecie non escluse da tassazione ai sensi legge nr 126 24/7/08);

§         assimilazione all’abitazione principale per l’immobile di persona ricoverata in casa di riposo, pertinenze escluse (art 8 punto 4 regolamento comunale vigente);

§         assimilazione all’abitazione principale per gli immobili ceduti ad uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al II° grado, pertinenze escluse (art 8 punto 4  regolamento comunale vigente);

§         aliquota del 4,00 per mille alle abitazioni locate con contratto sociale sulla base di convenzioni di cui all’art. 23 e 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;

§         aliquota per gli altri immobili e fabbricati: 6,75 per mille;

§         aliquota per seconde case sfitte: 7,00 per mille

Ai sensi della legge 126 24/7/08, si considera non piu’ applicabile la tabella delle ulteriori detrazioni ai sensi dell’art. 7  2 e 3 del Regolamento comunale.

 

Visto l’articolo 8 del Decreto legislativo n° 504 del 30 dicembre 1992 e s.m.;

 

Visto il T.U.E.L.  D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.

 

 

SI PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1.       Di dare atto che sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili, le unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale e assimilate, secondo il regolamento comunale, in attuazione della legge nr 126 del 24/7/2008;

2.       Di determinare per l’anno 2010 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

§       aliquota per l'abitazione principale: 6,00 per mille

     (da applicarsi esclusivamente a categorie A1-A8-A9 ai sensi legge nr 126 24/7/08)

 

§       detrazione per l'abitazione principale a € 120,00

     (da applicarsi solo alle fattispecie non escluse da tassazione ai sensi legge nr 126 24/7/08);

 

§       assimilazione all’abitazione principale per l’immobile di persona ricoverata in casa di riposo,

     pertinenze escluse (art 8 punto 4  regolamento comunale vigente);

 

§       assimilazione all’abitazione principale per gli immobili ceduti ad uso gratuito a parenti in linea

                                      retta e collaterale fino al II° grado, pertinenze escluse (art 8 punto 4 regolamento comunale vigente);

 

§       aliquota del 4,00 per mille alle abitazioni locate con contratto sociale sulla base di

     convenzioni di cui all’art. 23 e 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;

 

§       aliquota per gli altri immobili e fabbricati: 6,75 per mille;

 

§       aliquota per seconde case sfitte: 7,00 per mille

 

Si recepiscono le disposizioni della legge 126 24/7/08, quindi si considera non piu’ applicabile la tabella delle ulteriori detrazioni ai sensi dell’art. 7  2 e 3 del Regolamento comunale.

3.       di trasmettere copia del presente dispositivo all’indirizzo dpf.federalismofiscale@finanze.it per la pubblicazione;

4.       di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole  espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.

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In ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

 

Casorate Primo, lì 4/5/10

Il Responsabile del Servizio

 Finanziario

Emiliano Rovati