Comune di Rognano

  Provincia di Pavia
 
 
COPIA
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  1     DEL 16.02.2005    
 
OGGETTO: Imposta Comunale sugli immobili ICI – Determinazioni per l’anno 2005.
 
 
L’anno      DUEMILACINQUE  il giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO  alle ore          20,30           nella sala delle adunanze si è riunita la  Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.
Risultano:
 
N.
R.
Nominativo
Pres.
Ass.
1
S.
PELLEGRINI Gianmarco
X
 
2
A.
SICILIANO Emanuele
X
 
3
A.
SUDATI Gianfranco
X
 
4
A.
DE LEO Giuseppe
X
 
 
 
TOTALE
4
0
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dottor Giuseppe Pirozzi Farina;
 
Il Signor Gianmarco Pellegrini, Sindaco, assunta la presidenza e costatata la validità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all’ordine del giorno.
 
 
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
 
 
Visti gli art. 6 e 8  del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 3 commi 53 e 55, della L. 662/96, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. che:
 
1.     l’aliquota , entro il minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
2.     L’imposta può essere ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura  dell’ufficio tecnico  comunale;
3.     L’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;
4.     Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dell’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in €  103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5.     La detrazione obbligatoria di €  103,29,  in presenza delle  condizioni di cui al  precedente punto 4)  può essere elevata fino a € 258,23, ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50% sempre che sia rispettato l’equilibrio  economico del bilancio;
 
Ritenuta l’opportunità di non avvalersi delle facoltà previste dalle disposizioni sopra richiamate, limitatamente all’aumento della detrazione dell’imposta ed in modo differenziato e modulato al numero dei componenti, al reddito del nucleo famigliare, al valore catastale dell’unità immobiliare, nonché alla presenza nel nucleo familiare di soggetti appartenenti a particolari categorie;
 
Visto che il termine per deliberare le aliquote  d’imposta è stabilito  entro la data  fissata per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
 
Visto che il termine per deliberare il bilancio di previsione e le aliquote di imposta per i tributi locali, relativamente all’anno 2005 è stato differito al 28 febbraio  2005;
 
         Considerata la necessità di stabilire la misura dell’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 2005, stante l’urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l’equilibrio economico – finanziario e tenuto conto che , in assenza di apposita deliberazione, l’aliquota d’imposta rimane fissata nella misura minima del quattro per mille;
 
         Riconosciuta la propria competenza  a deliberare ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera f del D.lgs. 267/2000;
 
         Tutto ciò premesso;
 
Visto lo Statuto Comunale  e il regolamento di contabilità;
 
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi dai funzionari responsabili in relazione alle loro competenze,  ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97  del D. Lgs. N.  267/2000;
 
         Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di  legge;
 

           

DELIBERA
 
 
1.     Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta sugli immobili  - ICI – nella misura del 5,50  per mille.
 
2.     Di dichiarare, con separata ed unanime votazione stante l’urgenza di provvedere, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. n.  267/2000.