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Ritenuta l’opportunità di avvalersi delle facoltà previste dalle disposizioni sopra richiamate, limitatamente all’aumento della detrazione dell’imposta riconoscendo ai contribuenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati un aumento della detrazione I.C.I. come da tabella sottoindicata;
A) nuclei familiari con reddito da lavoro dipendente e da pensioni:
1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quali unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2006. Nel caso in cui l’appartamento è abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;
2) reddito familiare da lavoro dipendente e pensioni (da intendersi quale reddito principale ma non esclusivo per cui deve essere compreso ogni altro reddito dello stesso nucleo incluso il reddito dell’immobile soggetto a I.C.I. e restando escluso l’assegno di accompagnamento riferito all’anno 2005);
TABELLA DETRAZIONI:
DETRAZIONE - Componenti Nucleo familiare |
EURO 180 1^ fascia di reddito |
EURO 154 2^ fascia di reddito |
EURO 129 3^ fascia di reddito |
1 persona |
EURO 5.681 |
EURO 6.455 |
EURO 7.230 |
2 persone |
EURO 9.037 |
EURO 10.587 |
EURO 12.136 |
3 persone |
EURO 11.620 |
EURO 13.686 |
EURO 15.493 |
4 o più persone |
EURO 13.944 |
EURO 16.268 |
EURO 18.592 |
Ai limiti di reddito suddetti si aggiunge 516,00 EURO lordi se nel nucleo familiare vi è un portatore di handicap;
Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da pensione, purchè non superiore a EURO 5.164,00 di ultrasessantacinquenni conviventi (sia singoli che coppie) e non proprietari di altri immobili;
B) particolari situazione di disagio economico, detrazione EURO 180: anche su segnalazione dei servizi sociali dell’A.S.L. es. disoccupati per almeno 6 mesi nell’anno regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o in cassa integrazione o in mobilità;
Sia nel caso di cui alla lettera A che nel caso della lettera B l’applicazione del beneficio della detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprietà immobiliare (non viene considerata proprietà aggiuntiva la proprietà di “orticelli” comunque non soggetti all’imposta);
Determinare i seguenti criteri applicativi:
il contribuente deve presentare la richiesta corredata da dichiarazione dei redditi o autocertificazione nella quale deve dichiarare:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto alla detrazione;
La richiesta dovrà essere presentata entro il termine ultimo di versamento del saldo dell’imposta (20 dicembre), all’ufficio tributi del Comune di Bressana Bottarone;
I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro il termine di versamento della prima rata di acconto I.C.I. potranno al momento del pagamento della stessa già tenere conto delle detrazione maggiorata, le richieste presentate oltre tale termine potranno essere conteggiate nella rata a saldo entro il 20 dicembre;
L’Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le pene previste dagli articoli 483, 495, 496 del codice penale per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in ottemperanza alle norme contenute nell’art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114;
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili sono considerate anche abitazioni principali:
a) le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
b) n. 1 abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a coniuge, figli o genitori che la occupano quale loro abitazione principale;
Per poter usufruire della detrazione per abitazione principale nei casi a) e b) è indispensabile che il
soggetto passivo di imposta inoltri al Comune apposita domanda entro il termine di scadenza della rata di acconto;
Determinare che l’esercizio della facoltà di autocertificazione prevista dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 sopra richiamato debba avvenire al momento del verificarsi della condizione di inagibilità o inabitabilità con dichiarazione da presentare al servizio tributi il quale la sottoporrà ad accertamento da parte dell’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario;
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato
1) di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006 nella misura del 6 per mille, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, del decreto legislativo n. 504/1992, per le motivazioni espresse in narrativa;
2) di stabilire l’importo della detrazione per abitazione principale in € 103,29 e ai contribuenti che
siano in possesso dei requisiti sopraindicati un aumento della detrazione I.C.I. nelle misure
indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;