(omissis)

DELIBERA

 

 

1)     di approvare le aliquote I.C.I. per l’anno 2008 nelle seguenti misure:

-          aliquota ridotta al 5,50 per mille da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, individuate a norma dell’art. 6 del Regolamento ICI vigente;

-          aliquota ordinaria 6 per mille per tutti gli altri immobili, compresi terreni agricoli e aree fabbricabili;

 

2)      di approvare la detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,29=, applicabile fino a concorrenza del suo ammontare ed eventualmente sulle pertinenze, sempre individuate sulla base all’art. 6 del Regolamento ICI vigente;

 

 

 

3)       di prendere atto che l’art. 1, commi 5, 7 e 287 della Legge Finanziaria per il 2008 (legge 24/12/07 n. 244) prevede:

·         che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

·         la minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni;

·         l'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007;

 

 

4)                 di aumentare l’ulteriore detrazione per l’abitazione principale per i soggetti in stato di disagio nella misura e con le modalità di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

Successivamente,

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Rilevata l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000;

 

Con voti n. 14 favorevoli, su n. 15 Consiglieri Comunali presenti, di cui n. 14 votanti e n. 1 astenuto (BOSINI);

 

D E L I B E R A

 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


 

 

ALLEGATO “A”

 

 

TABELLA PER L’APPLICAZIONE DELL’ULTERIORE DETRAZIONE I.C.I. PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2008

 

Aliquota determinata : 5,5 per mille - Detrazione abitazione principale: € 103,29.

 

L’ulteriore detrazione oltre l’importo di € 103,29, pari a € 96,71, (fino quindi a un massimo di € 200,00) si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 –aventi un valore catastale rivalutato non superiore a € 28.000,00 (ventottomila), per i contribuenti appartenenti alle sotto indicate categorie:

 

-                 pensionato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 6.500,00 procapite per ogni componente del nucleo familiare che produca o non produca reddito (comunque fino a € 13.000,00 se con coniuge a carico) al quale si aggiunge € 775,00 per ogni familiare a carico elevato a € 1.550,00 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

-                 portatore di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 6.500,00 procapite per ogni componente del nucleo familiare che produca o non produca reddito (comunque fino a € 13.000,00 se con coniuge a carico) al quale si aggiunge € 775,00 per ogni familiare a carico elevato a € 1.550,00 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

-                 anziano non autosufficiente (età superiore ai 65 anni) con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 6.500,00 procapite per ogni componente del nucleo familiare che produca o non produca reddito (comunque fino a € 13.000,00 se con coniuge a carico) al quale si aggiunge € 775,00 per ogni familiare a carico elevato a € 1.550,00 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

-                 disoccupato per almeno sei mesi nell’anno precedente, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 6.500,00 procapite per ogni componente del nucleo familiare che produca o non produca reddito (comunque fino a € 13.000,00 se con coniuge a carico) al quale si aggiunge € 775,00 per ogni familiare a carico elevato a € 1.550,00 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

-                 essere stato posto in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell’anno precedente con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 6.500,00 procapite per ogni componente del nucleo familiare che produca o non produca reddito (comunque fino a € 13.000,00 se con coniuge a carico) al quale si aggiunge € 775,00 per ogni familiare a carico elevato a € 1.550,00 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

-                 lavoratore con reddito familiare annuale da lavoro dipendente o parasubordinato, imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 6.500,00 procapite per ogni componente del nucleo familiare che produca o non produca reddito (comunque fino a € 19.500,00 se con nucleo familiare di almeno 3 persone) al quale si aggiunge € 775,00 per ogni familiare a carico elevato a € 1.550,00 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.

 

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti da tutti i componenti del nucleo familiare nell’anno solare precedente a quello cui si riferisce l’imposta, come risultante dalla dichiarazione dei redditi.

 

Non beneficiano dell’ulteriore detrazione  prevista per l’abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti del nucleo familiare siano proprietari o vantino diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili o quote di immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell’abitazione principale) siti su tutto il territorio nazionale.

 

Gli aventi diritto devono presentare al Comune, a pena di decadenza dal diritto, entro il temine di pagamento del saldo ICI, la comunicazione contenente l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alle qualità richieste per poter usufruire dell’agevolazione. Tale comunicazione va redatta su modulo predisposto dall’ufficio tributi allegando ad essa copia di documento di identità in corso di validità.

 

Qualora non intervengano modifiche rispetto alle qualità richieste (limiti di reddito, status di disoccupato ecc.) e alle previsioni regolamentari la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio.

 

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venire meno del diritto al beneficio.  Il contribuente che non comunica il venir meno del beneficio è soggetto alle sanzioni per omessa denuncia.

 

Il Comune si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e comunicato dal contribuente.

 

Nel caso di comunicazione omessa o infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, con recupero dell’imposta eventualmente non versata e conseguente perdita del beneficio.