DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

7 del 27/03/2007

 

 

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA I.C.I. ANNO 2007 E DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

 

 

(omissis)

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Sentita la relazione del Sindaco Sig. Luigi PARONI;

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali sopra riportati;

 

Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992;

 

Visto in particolare il Titolo I^, Capo I^ relativo all’Imposta Comunale sugli Immobili e l’art. 1 sancisce l’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, della predetta imposta;

 

Preso atto che la normativa citata individua, altresì, i presupposti del tributo, il soggetto attivo, i soggetti passivi, la base imponibile, le esenzioni e quant’altro occorre per la determinazione ed il versamento dell’imposta;

 

Visto in particolare l’art. 3, commi 53-59, della Legge n. 662/96, che ha introdotto modifiche al citato D.Lgs. n. 504/92 in materia di imposta comunale sugli immobili;

 

Visto inoltre l’art. 4, comma 1, del D.L. 08/08/1996, n. 437, convertito con modificazioni con Legge 556/96 che consente di deliberare un’aliquota ridotta per particolari fattispecie;

 

Visto l’art. 58 del D. Lgs. n. 446/97 che ha introdotto ulteriori modifiche al già citato D.Lgs. n. 504/92;

 

Rilevato altresì che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce il termine della deliberazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio successivo al 31 dicembre;

 

Rilevato che il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388 dispone che per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Considerato che le vigenti disposizioni citate prevedono:

 

-          che l’aliquota sia deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille;

-          che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazioni principale è fissata in Euro 103,29=;

-          la possibilità per l’Ente di deliberare aliquote agevolate per particolari fattispecie impositive, purché il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

-          la possibilità dell’Ente di prevedere aumenti della detrazione d’imposta per l’abitazione principale o riduzioni d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto passivo;

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I. approvato con propria deliberazione n. 69 del 22/12/1998, come modificato dalle deliberazioni C.C. n. 27 del 30/04/1999, n. 61 del 29/11/1999, n. 87 del 22.12.01, n. 10 del 20.03.04;

 

  Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale  n.  6  del 27.03.2007   con la quale sono state adottate alcune modifiche al Regolamento per la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

   Visto il protocollo d’intesa per l’anno 2007 siglato tra il Comune di Broni e le rappresentanze dei sindacati confederali e dei pensionati di CGIL, CISL e UIL in data 26.02.07 nel quale l’Amministrazione Comunale si impegna a fissare un’ulteriore detrazione I.C.I. applicabile nella misura e con le modalità indicate nell’allegato “A” alla presente;

 

Vista la delibera G.C. n. 19 del 03.03.07 avente ad oggetto: “Proposta al Consiglio Comunale di determinazione dell’aliquota I.C.I. anno 2007 e detrazioni per l’abitazione principale”;

 

Visto il verbale della Commissione Consiliare permanente per lo sviluppo economico e affari generali del 20.03.2007;

 

Atteso di approvare le aliquote e le detrazioni come da proposta della Giunta Comunale, e cioè:

 

-          6 per mille quale aliquota ordinaria e il 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, individuate a norma dell’art. 6 del Regolamento ICI in essere;

-          detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di Euro 103,29=, applicabile fino a concorrenza del suo ammontare ed eventualmente sulle pertinenze, individuate sulla base all’art. 6 del Regolamento ICI vigente;

-          ulteriore detrazione per l’abitazione principale così come specificata nell’allegato “A”, che costituisce parte sostanziale e integrante alla presente deliberazione, al fine di agevolare i contribuenti in stato di maggior disagio;

 

Atteso di stimare, come per l’anno 2006, anche per l’anno 2007, in € 1.330.000,00 la somma accertabile a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Dato atto che applicando l’aliquota ridotta del 5,50 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per ogni altro immobile questo Ente potrà disporre di mezzi finanziari necessari per il mantenimento dei diversi servizi resi alla cittadinanza;

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) in base al quale:

-          gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-          dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento;

-          in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno;

-          l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni spetta al Consiglio Comunale;

 

Evidenziato che il Decreto del Ministero dell’Interno del 30.11.2006 ha prorogato al 31.03.2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2007;

 

Visto l’art.1, comma 156 della L. 296/2006;

 

Visto il D.Lgs. n. 267/00 – T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali;

 

          Visti gli allegati pareri espressi dal Direttore Operativo in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile del presente provvedimento;

 

Visto il Vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 24;

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

 

Con voti n. 12 favorevoli e n. 4 contrari (BRAGA-BANCHER-ERCOLE-GIORGI), su n. 17 Consiglieri Comunali presenti, di cui n. 16 votanti e n. 1 astenuto (BOSINI);

 

DELIBERA

 

1)      di approvare le aliquote I.C.I. per l’anno 2007 nelle seguenti misure:

-          aliquota ridotta al 5,50 per mille da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, individuate a norma dell’art. 6 del Regolamento ICI vigente;

-          aliquota ordinaria 6 per mille per tutti gli altri immobili, compresi terreni agricoli e aree fabbricabili;

 

2)      di approvare la detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di Euro 103,29=, applicabile fino a concorrenza del suo ammontare ed eventualmente sulle pertinenze, sempre individuate sulla base all’art. 6 del Regolamento ICI vigente;

 

3)      di approvare un’ulteriore detrazione per l’abitazione principale nella misura e con le modalità di cui all’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

4)      di dare atto che il gettito previsto per l’anno 2007 sarà almeno pari al gettito dell’anno 2006, per le motivazioni espresse in premessa;

 

Successivamente,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

         Rilevata l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

 

         Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 

Con voti n. 12 favorevoli e n. 4 contrari (BRAGA-BANCHER-ERCOLE-GIORGI), su n. 17 Consiglieri Comunali presenti, di cui n. 16 votanti e n. 1 astenuto (BOSINI);

 

D E L I B E R A

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


ALLEGATO “A”

 

TABELLA PER L’APPLICAZIONE DELL’ULTERIORE DETRAZIONE I.C.I. PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2007

 

Aliquota determinata : 5,5 per mille - Detrazione abitazione principale: € 103,29.

 

L’ulteriore detrazione oltre l’importo di € 103,29, pari a € 46,71, (fino quindi a un massimo di € 150,00) si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 –aventi un valore catastale rivalutato non superiore a € 28.000,00 (ventottomila), per i contribuenti appartenenti alle sotto indicate categorie:

 

-                 pensionato con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 6.500,00 procapite per ogni componente del nucleo familiare che produca o non produca reddito (comunque fino a € 13.000,00 se con coniuge a carico) al quale si aggiunge € 775,00 per ogni familiare a carico elevato a € 1.550,00 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

-                 portatore di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 6.500,00 procapite per ogni componente del nucleo familiare che produca o non produca reddito (comunque fino a € 13.000,00 se con coniuge a carico) al quale si aggiunge € 775,00 per ogni familiare a carico elevato a € 1.550,00 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

-                 anziano non autosufficiente (età superiore ai 65 anni) con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 6.500,00 procapite per ogni componente del nucleo familiare che produca o non produca reddito (comunque fino a € 13.000,00 se con coniuge a carico) al quale si aggiunge € 775,00 per ogni familiare a carico elevato a € 1.550,00 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

-                 disoccupato per almeno sei mesi nell’anno precedente, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 6.500,00 procapite per ogni componente del nucleo familiare che produca o non produca reddito (comunque fino a € 13.000,00 se con coniuge a carico) al quale si aggiunge € 775,00 per ogni familiare a carico elevato a € 1.550,00 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

-                 essere stato posto in cassa integrazione o in mobilità per almeno 6 mesi nell’anno precedente con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 6.500,00 procapite per ogni componente del nucleo familiare che produca o non produca reddito (comunque fino a € 13.000,00 se con coniuge a carico) al quale si aggiunge € 775,00 per ogni familiare a carico elevato a € 1.550,00 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap;

-                 lavoratore con reddito familiare annuale da lavoro dipendente o parasubordinato, imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a € 6.500,00 procapite per ogni componente del nucleo familiare che produca o non produca reddito (comunque fino a € 19.500,00 se con nucleo familiare di almeno 3 persone) al quale si aggiunge € 775,00 per ogni familiare a carico elevato a € 1.550,00 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.

 

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti da tutti i componenti del nucleo familiare nell’anno solare precedente a quello cui si riferisce l’imposta, come risultante dalla dichiarazione dei redditi.

 

Non beneficiano dell’ulteriore detrazione  prevista per l’abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti del nucleo familiare siano proprietari o vantino diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili o quote di immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell’abitazione principale) siti su tutto il territorio nazionale.

 

Gli aventi diritto devono presentare al Comune, a pena di decadenza dal diritto, entro il temine di pagamento del saldo ICI, la comunicazione contenente l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alle qualità richieste per poter usufruire dell’agevolazione. Tale comunicazione va redatta su modulo predisposto dall’ufficio tributi allegando ad essa copia di documento di identità in corso di validità.

 

Qualora non intervengano modifiche rispetto alle qualità richieste (limiti di reddito, status di disoccupato ecc.) e alle previsioni regolamentari la comunicazione è valida anche per gli anni successivi, fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto al beneficio.

 

Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare al Comune, entro i termini di versamento dell’imposta relativa all’anno di riferimento, il venire meno del diritto al beneficio.  Il contribuente che non comunica il venir meno del beneficio è soggetto alle sanzioni per omessa denuncia.

 

Il Comune si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e comunicato dal contribuente.

 

Nel caso di comunicazione omessa o infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, con recupero dell’imposta eventualmente non versata e conseguente perdita del beneficio.