Estratto della deliberazione di C.C. n. 2 del 27.02.2008 “Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.. Determinazione aliquota e detrazioni dell’imposta per l’anno 2008”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis….

DELIBERA

 

1) di applicare con decorrenza 1/1/2008 l’Imposta Comunale sugli Immobili con le seguenti aliquote:

 

Ø      5,5 per mille aliquota ordinaria;

 

Ø      5 per mille relativamente all’unità immobiliare, da considerare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, disciplinate dall’art. 3 “Disciplina delle pertinenze” del Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili sopra citato;

 

Ø      5 per mille relativamente all’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, se nella stessa il parente ha stabilito la propria residenza e a condizione che la stessa non risulti locata. Il comodato gratuito deve risultare da scrittura privata o da contratto registrato. In alternativa può essere presentata dal proprietario una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, così come disciplinato dall’art. 4 “Assimilazione ad abitazione principale” comma 1, del Regolamento dell’Imposta Comunale sugli immobili, sopra citato;

 

Ø      5 per mille relativamente all’unità immobiliare, da considerare direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell’articolo 4 “Assimilazione ad abitazione principale” comma 2, del Regolamento dell’Imposta Comunale sugli immobili, sopra citato;

 

Ø      6 per mille relativamente alle unità immobiliari possedute e non locate, così come previsto dall’art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 504/1992;

 

Ø      6 per mille relativamente alle aree fabbricabili;


 

2) di applicare inoltre, con decorrenza 1/1/2007, l’Imposta Comunale sugli Immobili con le seguenti detrazioni:

Ø      € 103,29 da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Ø      + 1,33 per mille sull’imponibile dell’abitazione principale per un importo comunque non superiore ad  € 200  su base annua (sono esclusi da tale detrazione gli immobili appartenenti alle categorie A/1 – A/8 – A/9);

Ø      € 258,00 da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a favore dei contribuenti rientranti nelle condizioni soggettive ed oggettive tassativamente elencate nei seguenti punti A) – B) – C) della presente relazione e precisamente:

 

A-    Categorie oggetto di agevolazione:

·         portatori di handicap con attestato di invalidità al 100%;

·         famiglie con portatori di handicap con attestato di invalidità al 100%;

Le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori a 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell’abitazione principale.

 

     B.   Immobili esclusi dall’agevolazione

Non potranno godere della maggiore detrazione i contribuenti che, pur appartenendo alle categorie sopra citate, possiedono immobili classificati a catasto come A/1 – A/2 – A/8 – A/9 o che pur essendo classificati in categorie diverse, abbiano un valore catastale superiore a € 44.000,00.

 

C.      Limite massimo di reddito

Il limite massimo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare al di sopra del quale non verrà applicata la maggiore detrazione è pari ad € 30.000,00.

Il limite di reddito è comprensivo dei redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva. Lo stesso viene aumentato di € 1.000,00 per ogni familiare a carico e di € 1.500,00 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap.

 

3) di stabilire il giorno 16 giugno p.v. quale termine ultimo per l’invio, da parte del contribuente rientrante nelle condizioni A), B), C) di cui al punto 2, delle istanze, secondo le modalità che verranno debitamente comunicate, pena la mancata concessione dell’agevolazione. In caso di acquisto dell’immobile in data successiva al 17/6/2008, l’istanza dovrà essere presentata entro il 16 dicembre 2008 (data di scadenza del versamento a saldo dell’imposta).

 

…omissis….

 

 

 

Si attesta che la su estesa deliberazione è conforme all’originale

depositata presso questo ente

 

Borgo San Siro, lì 14.03.2008

 

F.to

Il Responsabile Ufficio Finanziario

Dott.ssa Franca Biroli