LA G I U N TA C O M U N AL E
VISTO il D.Lgs.vo 30.12.1992 n. 504, recante “Riordino della finanza degli enti territoriali”, a norma dell’art. 4 della legge 23.10.1992 n.421;
RICHIAMATO il comma 16 dell’art. 53 della 23.10.2000 n.388 che recita: “Il Termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, ….. è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione ….”
RITENUTO opportuno, tenuto conto dei dati contabili in possesso per l’esercizio finanziario in corso, di proporre una diversificazione nelle aliquote e nelle detrazioni da applicare e più precisamente specificate nell’allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente, stimando un gettito lordo I.C.I. di € 62.000;
CONSIDERATO altresì opportuno confermare i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune precedentemente deliberati con provvedimento del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2000;
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze rilasciati ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1) DI DETERMINARE per quanto di competenza, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio comunale per l’anno 2005 e le detrazioni come meglio specificato nell’allegato prospetto.
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
IMMOBILI DA RISTRUTTURARE (PER I PRIMI 5 ANNI) 4 X 1000
IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
1 BOX INCLUSO 5 X 1000
UNITA’ IMMOBILIARI NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE 7 X 1000
TERRENI 5 X 1000
AREE EDIFICABILI 7 X 1000
DETRAZIONE PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD
ABITAZIONE PRINCIPALE EURO 103,29
2) DI CONFERMARE in Euro 18,07 al mq. Il valore medio venale delle aree fabbricabili;
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Concessionario competente alla riscossione.
LA G I U N TA C O M U N AL E
VISTO il D.Lgs.vo 30.12.1992 n. 504, recante “Riordino della finanza degli enti territoriali”, a norma dell’art. 4 della legge 23.10.1992 n.421;
RICHIAMATO il comma 16 dell’art. 53 della 23.10.2000 n.388 che recita: “Il Termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, ….. è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione ….”
RITENUTO opportuno, tenuto conto dei dati contabili in possesso per l’esercizio finanziario in corso, di proporre una diversificazione nelle aliquote e nelle detrazioni da applicare e più precisamente specificate nell’allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente, stimando un gettito lordo I.C.I. di € 62.000;
CONSIDERATO altresì opportuno confermare i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune precedentemente deliberati con provvedimento del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2000;
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze rilasciati ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1) DI DETERMINARE per quanto di competenza, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio comunale per l’anno 2005 e le detrazioni come meglio specificato nell’allegato prospetto.
TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA
IMMOBILI DA RISTRUTTURARE (PER I PRIMI 5 ANNI) 4 X 1000
IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
1 BOX INCLUSO 5 X 1000
UNITA’ IMMOBILIARI NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE 7 X 1000
TERRENI 5 X 1000
AREE EDIFICABILI 7 X 1000
DETRAZIONE PER UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD
ABITAZIONE PRINCIPALE EURO 103,29
2) DI CONFERMARE in Euro 18,07 al mq. Il valore medio venale delle aree fabbricabili;
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Concessionario competente alla riscossione.