IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in materia di competenze degli organi del comune;
Richiamata la seguente normativa:
a) D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita e disciplinata l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
b) l'art. 6, comma 2, del citato D. Lgs. 504/92, sostituito integralmente dall'art. 3, comma 53 della Legge 23.12.1996 n. 662, che testualmente recita: "L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro";
c) l'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, modificato dalla Legge 23.12.1996, n. 662 che dispone: " Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ... omissis ... A decorrere dall'anno d'imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art.
d) Legge 09.12.1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" che all'art. 2, comma 4 recita: "Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, l comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. ... omissis...";
Visto l'art. 1 comma 156 della legge finanziaria 2007 che, modificando l'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 504/92, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare l'aliquota dell'I.C.I.;
Visto il provvedimento del Ministro dell'Interno con il quale è stato differito al 31 marzo 2008, il termine per le deliberazioni del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali;
Visto l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
visto l’art. 1 comma 5 della legge 24.12.2007 n. 244 il quale dispone che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita a abitazione principale si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile
Visto l’art. 1, comma 7 della legge 24.12.2007 n. 244 che prevede che la minore imposta che deriva dall’applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato;
considerato:
- che al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio si prevede per l'anno 2008 un gettito ICI di € 145.000,00 e che conseguentemente la determinazione delle aliquote d'imposta e delle relative detrazioni e riduzioni deve garantire la realizzazione dell'entrata stessa;
- che si ritiene pertanto di raggiungere il gettito previsto in entrata non modificando le aliquote e detrazioni previste per l'anno 2007;
Ritenuto a tal fine:
a) di confermare per l'anno
b) di confermare per l'anno 2008 la detrazione comunale per l'abitazione principale in € 103,29;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;
con n. 8 voti favorevoli, n. 4 astenuti (consiglieri Damiani Giuseppe, Marini Giancarlo, Tagliabue Carlo, Cipoloni Alessandro), nessun voto contrario, espressi nei modi di legge, su n. 12 consiglieri presenti
DELIBERA
1) di confermare, per l'anno
2) di confermare, per l'anno 2008, la detrazione comunale spettante per la prima casa di abitazione nell'importo di € 103,29;
3) di trasmettere, ai sensi della circolare del 16 aprile 2003 n. 3/DPF, copia della presente deliberazione, dopo la sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali.
Successivamente
con n. 8 voti favorevoli, n. 4 astenuti (consiglieri Damiani Giuseppe, Marini Giancarlo, Tagliabue Carlo, Cipoloni Alessandro), nessun voto contrario su n. 12 consiglieri presenti e votanti
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
COMUNE DI BASTIDA PANCARANA
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale:
Determinazione aliquota I.C.I. e importo detrazione comunale per la prima casa.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Roberto Prigioni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giuseppe Pirozzi Farina