d e l i b e r a
1. Di mantenere, per l’anno 2008, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille;
2. Di dare atto che si applica l’aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari non destinate ad abitazioni principali (2^ case) se non locate;
3. Di stabilire l’importo della detrazione di € 154,94 per soggetti in difficoltà socio-economica aventi i requisiti previsti nella tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di stabilire un'ulteriore detrazione di € 154,94 per soggetti in difficoltà socio-economica aventi i requisiti previsti nella tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. Di considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè direttamente iscritte in catasto, intendendo per pertinenze: la soffitta, la cantina, il garage, il posto auto, ubicati nello stesso fabbricato o complesso immobiliare nel quale è ubicata l'abitazione principale. Pertanto la base imponibile dell’abitazione principale si somma a quella delle pertinenze ed al valore determinato si applicano l’aliquota e le detrazioni previste per l’abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle tipologie di pertinenze.
TABELLA ICI
Ulteriori detrazioni spettanti per immobili di valore catastale sino a € 30.987,41 ed appartenenti alla categoria catastale A3 e A4, secondo la seguente tabella:
BENEFICIARI ICI LIMITI DI REDDITO ULTERIORE
DETRAZIONE
Pensionati , coniuge a carico
dei pensionati, portatori di € 10.845,59 € 154,94
handicap, anziani non
autosufficienti, disoccupati
Cassintegrati € 15.493,71 € 154,94
Nucleo familiare composto
da almeno 2 persone di cui € 18.075,99 € 154,94
una fiscalmente a carico dell'altra
Incremento del limite di reddito
per ogni ulteriore familiare a carico + € 1.291,41 elevati a
€ 2.582,28 se portatori
di handicap
I cittadini appartenenti alle categorie e con i redditi di cui alla tabella sopra indicata, potranno acquisire il diritto alla riduzione ICI comunicando la loro situazione al Comune entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento dell'imposta.