LA GIUNTA COMUNALE
 
 
PREMESSO che l’I.C.I. è stata istituita dal D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
 
DATO ATTO che l’aliquota attualmente in vigore è quella del 7 per mille e la detrazione per la prima abitazione è di € 103,29;
 
RITENUTO di  dover confermare per l’esercizio 2005 al 7 per mille  l’aliquota ICI e la detrazione per la prima abitazione a Euro 103,29;
 
VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
 
VISTI i pareri favorevoli a firma dei Funzionari Responsabili, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;
 
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;
 
 

D E L I B E R A

 
 
1. di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – in questo Comune con effetto dal 1° gennaio 2005:
 
a)      ALIQUOTA UNICA DEL 7 PER MILLE
b)      DALL’IMPOSTA DOVUTA PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE SONO DETRATTE, FINO A CONCORRENZA DEL SUO AMMONTARE, € 103,29  RAPPORTATE AL PERIODO DELL’ANNO DURANTE IL QUALE SI PROTRAE TALE DESTINAZIONE.
 
2. di dichiarare, con separata, unanime e palese votazione la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/18.8.2000.