COPIA
La presente deliberazione consta di n.7 pagine
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 3 OGGETTO - Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. – Determinazione dell’aliquota e della detrazione d’imposta per l’anno 2007.
Data 12.02.2007
Adunanza straordinaria di prima convocazione Seduta Pubblica.
L’anno duemilasei il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO alle ore ventuno nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
n.ord. |
Nominativo |
Pres. |
Ass. |
1 |
GRAZIANO BORIOTTI |
X |
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2 |
DAVIDE CHIARONI |
X |
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3 |
MARCELLO MADAMA |
X |
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4 |
GIUSEPPE DEMARTINI |
X |
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5 |
LORENA BORTIGNON |
X |
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6 |
MASSIMO SARRA FIORE |
X |
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7 |
DANILO MARIO DIANI |
X |
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8 |
SIMONETTA CAZZANI |
X |
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9 |
PAOLA ZANABONI |
X |
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10 |
SILVIO BONELLI |
X |
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11 |
CESARE MORO |
X |
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12 |
SALVATORE MANTIONE |
X |
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13 |
LEDA FRACCACRETA |
X |
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TOTALE |
13 |
0 |
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. dr. Giuseppe Pirozzi Farina.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Ing. Graziano Boriotti Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
Introduce l’argomento l’assessore delegato al Bilancio Davide Chiaroni
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti gli articoli 6 e 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. che:
a. L’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
b. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’ufficio tecnico comunale;
c. L’aliquota può essere stabile nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;
d. Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale detrazione;
Ritenuta l’opportunità di non avvalersi delle facoltà previste dalle disposizioni sopra richiamate, limitatamente all’aumento della detrazione dell’imposta ed in modo differenziato e modulato al numero dei componenti, al reddito del nucleo familiare, al valore catastale dell’unità immobiliare, nonché alla presenza nel nucleo familiare di soggetti appartenenti a particolari categorie;
Visto il comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la determinazione dell’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.;
Visto l’art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 (come sostituito dall’art. 27 comma 8 legge 28.12.2001, n. 448 e il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede che il termine per deliberare le aliquote d’imposta è fissato entro la data del bilancio di previsione;
Considerata la necessità di stabilire la misura dell’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 2007 stante l’urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l’equilibrio economico- finanziario e tenuto conto che, in assenza di apposita deliberazione, l’aliquota d’imposta si intende prorogata di anno in anno;
In particolare, secondo le valutazioni effettuate in sede di definitiva formazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007, tenuto conto dell’attuale situazione economica e sociale esistente nel Comune, si ritiene di fissare per l’anno 2007 le seguenti aliquote:
Ø 6 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo (prima casa) e relative pertinenze;
Ø 7 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo (seconda casa);
Ø 7 per mille relativamente ai terreni agricoli, alle aree edificabili ed ai fabbricati censiti catastalmente alla categoria D;
Visto il comma 165 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che attribuisce a ciascun ente impositore la facoltà di determinare la misura annua degli interessi nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, si ritiene di non applicare nessun punto percentuale di interesse oltre il tasso legale;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Preso atto che l'Assessore Davide Chiaroni interviene nella discussione e afferma che: "nel caso, come più volte annunciato dal Governo, si proceda ad una revisione degli estimi catastali, l'Amministrazione Comunale si impegna a rivedere conseguentemente le aliquote, in modo tale da mantenere ragionevolmente invariata l'imposizione ICI sui cittadini."
Il Consigliere Comunale Salvatore Mantione preannuncia voto contrario.
VISTI gli allegati pareri favorevoli dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/00;
Con voti n.
DELIBERA
1. di determinare per l’anno 2007 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I.- nellea seguente misura:
Ø 6 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo (prima casa) e relative pertinenze;
Ø 7 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo (seconda casa);
Ø 7 per mille relativamente ai terreni agricoli, alle aree edificabili ed ai fabbricati censiti catastalmente alla categoria D;
2. di stabilire per l’anno 2007 la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29;
3. di non applicare nessun punto percentuale di interesse oltre il tasso legale;
4. di comunicare copia della presente deliberazione al Funzionario Responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza nonché al Concessionario della riscossione;
5. di dichiarare il presente atto con voti