COPIA

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Numero 12 OGGETTO – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI –ICI- DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELLA DETRAZIONE D’IMPOSTA PER L’ANNO 2006.

 

Data 24.01.2006

 

 

 

L’anno duemilasei il giorno ventiquattro   del mese di  gennaio  alle ore undici  nella sala delle adunanze il Commissario Straordinario, dr.ssa  Paola Serafini assunti i poteri del Consiglio Comunale delibera come segue sull’argomento all’ordine del giorno.

 

                       

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  dr. Giuseppe Pirozzi Farina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

 

 

·        Visti gli articoli 6 e 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. - che:

a)   L’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;

b)   L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’ufficio tecnico comunale;

c)    L’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;

d)   Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in € 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

e)    La detrazione obbligatoria di € 103,29 in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a € 258,23 ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, sempreché sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;

·        Ritenuta l’opportunità di non avvalersi delle facoltà previste dalle disposizioni sopra richiamate, limitatamente all’aumento della detrazione dell’imposta ed in modo differenziato e modulato al numero dei componenti, al reddito del nucleo familiare, al valore catastale dell’unità immobiliare, nonché alla presenza nel nucleo familiare di soggetti appartenenti a particolari categorie;

 

 

 

 

 

 

 

·        Visto l’art.53 comma 16 della Legge 23.12.2000,n.388 (come sostituito dall’art.27 comma8 legge 28.12.2001, n°448) che prevede che il termine per deliberare le aliquote d’imposta , è fissato entro la data del bilancio di previsione;

·        Considerata la necessità di stabilire la misura dell’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 2006, stante l’urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l’equilibrio economico-finanziario e tenuto conto che, in assenza di apposita deliberazione, l’aliquota d’imposta rimane fissata nella misura minima del quattro per mille;

·        In particolare, secondo le valutazioni effettuate in sede di definitiva formazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006, tenuto conto dell’attuale situazione economica e sociale esistente nel Comune, si ritiene di fissare per l’anno 2006 le seguenti aliquote:

Ø      6 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo ( prima casa) e relative pertinenze;

Ø      7 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo ( seconde case);

Ø      7 per  mille relativamente ai terreni agricoli, alle aree edificabili ed ai fabbricati censiti catastalmente alla categoria D;

·        Tenuto presente che l’art. 42 comma 2 lett. f del D.Lgs n. 267/2000, riserva al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che pertanto, risultano essere di competenza della Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art.48 del predetto D.Lgs.;

·        Visto lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità;

·        Visti gli allegati pareri favorevoli dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze ai sensi del articolo 49 del D.Lgs. 267/00;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA

1.      Di determinare per l’anno 2006 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – nella misura del 6 per mille;

Ø      6 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo ( prima casa) e relative pertinenze;

Ø      7 per mille relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo ( seconde case);

Ø      7 per  mille relativamente ai terreni agricoli, alle aree edificabili ed ai fabbricati censiti catastalmente alla categoria D;

2.      Di stabilire per l’anno 2006 la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29;

3.      Di comunicare copia della presente deliberazione al Funzionario Responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza nonché al Concessionario della riscossione.