DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 20/02/2006
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DETRAZIONI D'IMPOSTA E VALORI VENALI AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2006
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Titolo I Capo I del Decreto legislativo n. 504 del 30/12/1992 che ha istituito l’imposta comunale sugli immobili a partire dall’anno 1993;
Visto l’art. 3 comma 4 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
Visto l’art. 6 del Dlgs 504 del 30/12/1992 come sostituito dall’art. 3 comma 53 delle legge 23/12/1996 n. 662, il quale dispone:
Visto l’articolo 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) secondo il quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Constatato che l’art. 8 comma 3 del Dlgs 504/1992 come sostituito dall’art. 3 comma 55 della legge 662/1996 stabilisce che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, oppure l’importo di Euro 103.29 quale detrazione per l’abitazione principale può essere elevato fino a Euro 258.22 nel rispetto dell’equlibrio di bilancio. Il tutto con la medesima delibera di fissazione dell’aliquota.
Visto il regolamento comunale per la gestione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) approvato con deliberazione n. 11 del 1/02/2000;
Visto inoltre l’art. 5 comma 5 del Decreto legislativo 504/1992 il quale stabilisce che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato nelle vendite di aree aventi analoghe caratteristiche;
Visto l’art. 7 comma 2 del regolamento comunale sull’ ICI che stabilisce che l’Amministrazione comunale determina i valori di mercato delle aree edificabili contestualmente alla deliberazione di determinazione delle aliquote per zone omogenee sulla scorta di prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree eventi analoghe caratteristiche;
Vista la relazione prodotta dall’ufficio tecnico relativamente al valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili che viene inserita integralmente al presente atto deliberativo (allegatoA);
Ritenuto opportuno provvedere in merito al fine di autolimitare il potere di accertamento ICI nel senso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita dal presente atto, né compete alcun rimborso nel caso in cui sia stata versata l’imposta in base ad un valore dichiarato superiore dal contribuente come previsto dall’art. 7 comma 3 del regolamento comunale sugli immobili.
Tutto ciò premesso con voti unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA