RICHIAMATO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 recante “Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 con il quale è stata istituita e disciplinata l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dall’anno 1993;

 

RICHIAMATO  l’art. 1 comma 156 della  legge n. 296 del 27/12/2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2007, relativo all’attribuzione al Consiglio Comunale della delibera sulle aliquote ICI;

 

VISTO l’art. 6 del D. Lgs. n. 504/92 così come modificato dall’art. 3 – comma 53° della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il quale dà facoltà ai Comuni di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

DATO ATTO  che l’art. 3 comma 55 – punto 2) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha fissato in L. 200.000 (€ 103,29) la detrazione minima da applicarsi all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

RICORDATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 adottata nella seduta del 20.12.2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, l’importo della detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze è stato determinato in € 103,29 e che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 assunta nella seduta del 30.01.2004 l’aliquota dell’imposta per l’anno 2004   è stata fissata nella misura unica del 6 per mille;

 

CONSTATATO che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 504/92 il Comune può definire l’aliquota in misura differenziata entro la misura minima del 4 per mille e la misura massima del 7 per mille;

 

RITENUTO di determinare le aliquote relative all’imposta nell’ottica della riduzione dell’imposizione sugli immobili destinati ad abitazione ed alle relative pertinenze, pur mantenendo il gettito complessivo al medesimo livello previsto in Bilancio;

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

 

VISTI  i pareri espressi in atti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

 

 

CON VOTI  n.  9   favorevoli  espressi per alzata di mano dai  n. 9   consiglieri presenti

 

 

                                                                                            DELIBERA

 

1)     Di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) da applicare nel Comune di Battuda per l’anno 2008 nelle seguenti misure:

 

a.      5,50 per mille per abitazione principale e relative pertinenze con  detrazione nella misura massima di € 103,29;

b.      5,50 per mille per abitazione principale con presenza, nel nucleo familiare, di invalidi civili e soggetti diversamente abili   con detrazione, nella misura massima, di € 258,00;

c.      6,00 per mille per altre abitazioni e case sfitte;

d.      6,00 per mille per altri fabbricati nonchè aree fabbricabili a qualsiasi titoli detenuti, terreni agricoli;

 

2)     Di trasmettere copia della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze  - dipartimento per le politiche fiscali “Ufficio per il Federalismo Fiscale”;