COMUNE DI LUNGAVILLA
PROVINCIA DI PAVIA
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA PER L’ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il:
n Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dei responsabili dei servizi interessati (allegato in originale agli atti) ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
n Visti gli artt.6 e 8 del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n.504, come modificati dall’art.3, commi 53 e 55, della legge 23 Dicembre 1996, n, 662, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. – che:
a) L’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
b) L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’ufficio tecnico comunale;
c) L’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione d’immobili in modo esclusivo o prevalente;
Visto l’art.172 del decreto legislativo 18 Agosto 2000 N. 267, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l’anno successivo, la misura dell’aliquota d’imposta;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N.267, secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione e ordinamento dei Tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote” (art. 42 comma 2 lett. F), mentre rientra nelle competenze della Giunta Comunale la determinazione delle stesse in quanto “atti non riservati dalla legge al Consiglio Comunale” (art. 48 comma 2);
Visto il Decreto Legge in data 30 dicembre 2004, n. 314 con il quale è stato differito al 28 febbraio 2005, il termine per le deliberazioni del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali;
Visto l’art. 53 – comma 16 – della legge 23 dicembre 2000 n° 388 come modificato dall’art. 27 punto 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che proroga il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale IRPEF entro la data per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Considerata la necessità di stabilire la misura dell’aliquota I.C.I, da applicare per l’anno 2005, stante l’urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l’equilibrio economico-finanziario e tenuto conto che, in assenza d’apposita deliberazione, l’aliquota d’imposta rimane fissata nella misura minima del quattro per mille;
Con voti unanimi, resi per alzata di mano nei modi di legge
D E L I B E R A
1) Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. nella misura del 6 (sei) per mille;
2) Di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.