DELIBERAZIONE N. 4 DEL 14.03.2009
DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:RICONFERMA ALIQUOTE ICI ANNO 2009
E VALORE AREE FABBRICABILI
Visto il titolo I, Capo I del D.Lgs del 30/12/1992 n. 504, concernente la istituzione dell’imposta comunale degli immobili;
Visti i commi da
Visti gli artt. 58 e 59 del D.Lgs 15/12/97 n. 446 di modifica alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
Vista la precedente deliberazione di C..C. n. 1 del 12/02/2008 con la quale venivano riconfermate per l’anno 2008 le seguenti aliquote, nonche’ i valori relativi alle aree fabbricabili stabiliti con l’atto G.C. n. 19 del 26/02/2005:
TERRENI AGRICOLI 7,0 per mille
AREA FABBRICABILI 7,0 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE 5,5 per mille
PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE 5,5 per mille
ALTRI FABBRICARI 7,0 per mille
ABITAZIONI NON LOCATE 7,0 per mille
Visto che per effetto del combinato disposto dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs n. 504796 nei testi come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art. 3 della Legge 23/12/1996 n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o in alternativa la detrazione dell’imposta devono essere disposte con un’unica deliberazione in sede di determinazione delle aliquote;
Visto l’art. 1 del decreto legge n. 93/2008 pubblicato sulla G.U n. 124 del 28 maggio 2008, che ha introdotto l'esenzione Ici sulle unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze, nonche’ alle fattispecie assimilate all'abitazione principale in base ai regolamenti comunali in vigore, con esclusione delle abitazioni di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, ecc.;
Visto l’ art. 77 bis, comma 30 D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 - Patto di stabilità interno per gli enti locali dal quale si evince che resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.).
Osservato che a norma dell’art. 172 del TUEL i Comuni devono allegare al bilancio le deliberazioni relative alle tariffe e alle aliquote d’imposta per i tributi locali, e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2008 con il quale differisce il termine per l’approvazione del bilancio anno 2009 al 31/03/2009;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi dal funzionario incaricato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con voto favorevole
D E L I B E R A
TERRENI AGRICOLI 7,0 per mille
AREA FABBRICABILI 7,0 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE 5,5 per mille
PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE 5,5 per mille
ALTRI FABBRICARI 7,0 per mille
ABITAZIONI NON LOCATE 7,0 per mille