DELIBERAZIONE N. 4 DEL 14.03.2009

DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI  DELLA GIUNTA COMUNALE

 

OGGETTO:RICONFERMA ALIQUOTE ICI ANNO 2009

E VALORE AREE FABBRICABILI

 

Visto il titolo I, Capo I del D.Lgs del 30/12/1992 n. 504, concernente la istituzione dell’imposta comunale degli immobili;

 

Visti i commi da 48 a 59, dell’art. 3 della Legge 23/12/1996 n. 662 con i quali anche con la sostituzione integrale degli artt. 6 e 8 del sopraccitato D.Lgs n. 504/92 (commi 53 e 55), vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’ICI per quanto concerne in particolare l’articolazione della tariffa nonche’ il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;

 

Visti gli artt. 58 e 59 del D.Lgs 15/12/97 n. 446 di modifica alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Vista la precedente deliberazione di C..C. n. 1 del 12/02/2008 con la  quale venivano riconfermate  per l’anno 2008 le seguenti aliquote, nonche’ i valori relativi alle aree fabbricabili stabiliti con l’atto G.C. n. 19 del 26/02/2005:

 

TERRENI AGRICOLI                                                                               7,0 per mille

AREA FABBRICABILI                                                                              7,0 per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                                       5,5 per mille

PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE                                                      5,5 per mille

ALTRI FABBRICARI                                                                                7,0 per mille

ABITAZIONI NON LOCATE                                                                      7,0 per mille

 

Visto che per effetto del combinato disposto dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs n. 504796 nei testi come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art. 3 della Legge 23/12/1996 n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o in alternativa la detrazione dell’imposta devono essere disposte con un’unica deliberazione in sede di determinazione delle aliquote;

 

Visto l’art. 1 del decreto legge n. 93/2008 pubblicato sulla G.U n. 124 del 28 maggio 2008, che ha introdotto l'esenzione Ici sulle unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze, nonche’ alle fattispecie assimilate all'abitazione principale in base ai regolamenti comunali in vigore, con esclusione delle abitazioni di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, ecc.;

 

Visto l’ art. 77 bis, comma 30 D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 - Patto di stabilità interno per gli enti locali dal quale si evince che  resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.).

 

 

Osservato che a norma dell’art. 172 del TUEL i Comuni devono allegare al bilancio le deliberazioni relative alle tariffe e alle aliquote d’imposta per i tributi locali, e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio;

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2008 con il quale differisce il termine per l’approvazione del bilancio anno 2009 al 31/03/2009;

 

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dal funzionario incaricato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

 

Con voto favorevole

D E L I B E R A

 

TERRENI AGRICOLI                                                                               7,0 per mille

AREA FABBRICABILI                                                                              7,0 per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE                                                                       5,5 per mille

PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE                                                      5,5 per mille

ALTRI FABBRICARI                                                                                7,0 per mille

ABITAZIONI NON LOCATE                                                                      7,0 per mille