LA GIUNTA COMUNALE
Visto il titolo I, Capo I del D.Lgs del 30/12/1992 n. 504, concernente la istituzione dell’imposta comunale degli immobili;
Visti i commi da 48 a 59, dell’art. 3 della Legge 23/12/1996 n. 662 con i quali anche con la sostituzione integrale degli artt. 6 e 8 del sopraccitato D.Lgs n. 504/92 (commi 53 e 55), vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’ICI per quanto concerne in particolare l’articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;
Visti gli artt. 58 e 59 del D.Lgs 15/12/97 n. 446 di modifica alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
Vista la precedente deliberazione di G.C. n. 19 del 26/02/2005 con la quale venivano riconfermate anche per l’anno 2005 le seguenti aliquote, nonché definiti nuovi valori relativi alle aree fabbricabili:
TERRENI AGRICOLI 6,5 per mille
AREA FABBRICABILI 6,5 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE 5,0 per mille
PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE 5,0 per mille
ALTRI FABBRICATI 6,5 per mille
ABITAZIONI NON LOCATE 7,0 per mille
Visto che per effetto del combinato disposto dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs n. 504796 nei testi come sostituiti rispettivamente dai commi 53 e 55 dell’art. 3 della Legge 23/12/1996 n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o in alternativa la detrazione dell’imposta devono essere disposte con un’unica deliberazione in sede di determinazione delle aliquote;
Ritenuto in relazione alla necessità di conciliare la complessa pressione fiscale con l’esigenza di:
· reperire i mezzi per assicurare seppure in condizioni ragionevolmente minime i vari servizi d’istituto;
· assicurare l’equilibrio del bilancio 2006;
· poter determinare per l’anno 2006 ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’ICI, nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure di cui ai prospetti che seguono:
1. Misura delle aliquote:
TERRENI AGRICOLI 7,0 per mille
AREA FABBRICABILI 7,0 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE 5,5 per mille
PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE 5,5 per mille
ALTRI FABBRICATI 7,0 per mille
ABITAZIONI NON LOCATE 7,0 per mille
2. Misura della detrazione d’imposta:
ABITAZIONE PRINCIPALE EURO 103.29 (in ragione annua)
Riscontrati gli atti contabili dai quali si evidenzia:
· che l’ultimo gettito annuale accertato (anno 2005) per detta imposta ammonta a €. 440.000,00;
· che il gettito complessivo in applicazione delle aliquote come sopra proposte e’ previsto in € 500.000,00;
Dato atto pertanto, nel rispetto dei limiti previsti dal piu’ volte citato art. 4 del D.L. n. 437/1996;
Visti i riferimenti degli Uffici Comunali;
Attesa la competenza della Giunta Comunale in quanto l’art. 42 lettera f) del T.U.E.L. non comprende tra le competenze del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
Osservato che a norma dell’art. 172 del TUEL i Comuni devono allegare al bilancio le deliberazioni relative alle tariffe e alle aliquote d’imposta per i tributi locali, e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio;
Visto il comma 155 dell’articolo unico della Legge n. 266 del 23/12/2005 con il quale il termine per l’approvazione del bilancio anno 2006 e’ stato differito al 31/03/2006;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi dal funzionario incaricato in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile del presente atto;
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge,
1. di fissare per l’anno 2006 nelle misure di cui al seguente prospetto le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:
TERRENI AGRICOLI 7,0 per mille
AREA FABBRICABILI 7,0 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE 5,5 per mille
PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE 5,5 per mille
ALTRI FABBRICATI 7,0 per mille
ABITAZIONI NON LOCATE 7,0 per mille
Misura della detrazione d’imposta:
ABITAZIONE PRINCIPALE EURO 103.29 (in ragione annua)
2. di confermare il valore delle aree fabbricabili approvato con deliberazione n. 19 del 26/02/2005;
3. di dare atto che il gettito complessivo previsto per l’anno 2006 sarà di €. 500.000,00;
4. di dichiarare con successive e separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.