LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera consiliare n° 10 del 15.3.1993 con cui venne istituita l'imposta comunale sugli immobili;
Vista la delibera consiliare n° 2 del 25.2.2000 con cui, venne confermata l'aliquota I.C.I. del 5 per mille;
Visti gli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 30.12.1992, n° 504, come modificati dall'art. 3, commi 53 e 55, della legge 23.12.1996, n° 662, i quali prevedono ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. - che:
a) L'aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
b) L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni da eccertare a cura dell'ufficio tecnico comunale;
c) L'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;
d) Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in Euro 103, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distinazione;
e) La detrazione obbligatoria di Euro 103, in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a Euro 258 ovvero, in alternativa, l'imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, semprechè sia rispettato l'equilibrio economico del bilancio;
Ritenuta l'opportunità di avvalersi delle facoltà previste dalle disposizioni sopra richiamate, limitatamente a quanto previsto alle lettere a), b), c), d);
Visto l'art. 172 del D.L. 18.8.2000, n° 267 e successive modificazioni, il quale prescrive l'obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l'anno successivo, la misura dell'aliquota d'imposta;
Visto che il termine per deliberare il bilancio di previsione e le aliquote di imposta per i tributi locali, relativamente all'anno 2005, è stato differito al 28.2.2005 con D.L. n° 314 del 30.12.2004;
Visto l'art. 54 del D.L. 15.12.1997, n° 446, come modificato dall'art. 6 del D.L. 23.3.1998, n° 56, il quale stabilisce che "i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";
Visto l'art. 42, comma 1°, lettera f del TUEL 18.8.2000, n° 267 che attribuisce al Consiglio Comunale competenza in ordine all'istituzione ad all'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Ritenuta, pertanto, la propria competenza a deliberare in merito al presente oggetto;
Considerata la necessità di stabilire la misura dell'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 2005 stante l'urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l'equilibrio economico-finanziario e tenuto conto che, in assenza di apposita deliberazione, l'aliquota rimane fissata nella misura del 4 per mille;
Vista la legge finanziaria per l'anno 2005 del 30.12.2004, n° 311;
Acquisiti gli allegati pareri resi dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;
D E L I B E R A
1) di confermare per l'anno 2005 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 6 per mille;
2) di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di Euro 103;
3) di dare atto che la presente verrà allegata al bilancio di previsione, come disposto dall'art. 172 del TUEL;
4) di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.
5) di rendere la presente, con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.