NOTA INFORMATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE I.C.I. PER L’ANNO 2009

 

 

A decorrere dall’anno 2009, con Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 23 marzo 2009, sono state introdotte le seguenti principali novità:

 

Art. 7 – Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa e costituita dalla singola unità immobiliare iscritta o da iscriversi al Catasto Urbano in cui il soggetto passivo e la sua famiglia dimorano abitualmente, intendendosi come tale – fino a prova contraria – l’immobile di residenza, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esclusione dall’imposta prevista dall’art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008:

a)  l’unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)   l’unità immobiliare ad uso abitativo concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado;

L’esclusione dall’imposta non si estende alle pertinenze dell’unità immobiliare concessa in uso gratuito, nemmeno ove le stesse siano utilizzate in modo esclusivo dal soggetto cui l’unità immobiliare ad uso abitativo sia stata concessa in uso gratuito.

L’anno di imposta successivo all’applicazione delle esclusioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione I.C.I. supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione I.C.I. può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all’utilizzo dell’immobile che ne comporti l’esclusione dall’applicazione dell’imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata. 

Art. 8 – Pertinenze delle abitazioni principali

Le pertinenze dell’abitazione principale usufruiscono dell’esclusione dall’imposta introdotta dall’art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, senza alcuna limitazione numerica né di categoria, purché le stesse rientrino tra le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

La pertinenza è considerata parte integrante dell’abitazione principale anche se distintamente iscritta in Catasto, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’abitazione e purché sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.”

 

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            Inoltre, con Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 23 marzo 2009, è stato previsto che i versamenti a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno.